(Statuto-art. 30)
                              Art. 30. 
                     Organizzazione della scuola 
 
    1. Sono organi della scuola: 
      a) il presidente; 
      b) il Consiglio; 
      c) la Commissione paritetica docenti-studenti di  cui  all'art.
31. 
    2. Il presidente rappresenta la scuola, presiede il  Consiglio  e
ne predispone l'ordine del giorno. Il  presidente  cura  l'esecuzione
delle delibere del  Consiglio  ed  esercita  il  coordinamento  e  la
vigilanza su tutte le attivita' della scuola. 
    3.  Il  presidente  e'  eletto  dai  Consigli  dei   Dipartimenti
raggruppati nella scuola tra i  professori  ordinari  afferenti  agli
stessi dipartimenti, che abbiano presentato la  propria  candidatura.
Nel caso di indisponibilita'  di  professori  ordinari,  l'elettorato
passivo per la carica di presidente di scuola e' esteso ai professori
associati. L'elettorato passivo  e'  altresi'  esteso  ai  professori
associati nel caso di mancato raggiungimento per  due  votazioni  del
quorum previsto per  l'elezione.  Le  modalita'  e  le  procedure  di
elezione del presidente sono stabilite dal  regolamento  generale  di
Ateneo. La carica di presidente di scuola non puo' essere  esercitata
consecutivamente per due mandati. 
    4. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni  e  le  competenze
conferite alla scuola dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 
    5. Il Consiglio e' composto da: 
      a) il presidente; 
      b) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella scuola; 
      c) un  numero  di  docenti,  stabilito  nel  regolamento  della
scuola,  non  superiore  al  10%  dei  componenti  dei  Consigli  dei
Dipartimenti raggruppati nella scuola. I docenti vengono  eletti  dai
componenti dei Consigli  dei  Dipartimenti  tra  i  componenti  delle
giunte degli stessi o tra i coordinatori degli organi di cui all'art.
25, comma 3 o tra i coordinatori dei Collegi dei docenti dei corsi di
dottorato di ricerca o di scuola dottorale; 
      d) una rappresentanza degli studenti non inferiore al  15%  del
numero dei componenti del Consiglio stesso. 
    Il segretario didattico della scuola partecipa  alle  sedute  con
voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;  altresi'
partecipa  a  titolo  consultivo  alle  sedute  del   Consiglio   una
rappresentanza  del  personale  tab,  secondo  quanto  stabilito  dal
regolamento della scuola. 
    6. Il regolamento della scuola ne stabilisce l'organizzazione, le
modalita' del suo funzionamento, il numero e le modalita' di elezione
delle rappresentanze in seno al Consiglio.