(Statuto-art. 31)
                              Art. 31. 
              Commissioni paritetiche docenti-studenti 
 
    1.  Le  Commissioni  paritetiche  docenti-studenti  sono   organi
costituiti come osservatori sull'organizzazione e  sullo  svolgimento
dell'attivita' didattica, del  tutorato  e  di  ogni  altro  servizio
fornito agli studenti. 
    2. Le Commissioni paritetiche hanno il compito di: 
      a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa  e
della qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio
agli studenti da parte di professori e ricercatori; 
      b) formulare proposte dirette a migliorare lo svolgimento della
didattica; 
      c) individuare indicatori ritenuti idonei  per  la  valutazione
dei risultati delle attivita' didattico-formative e di servizio  agli
studenti; 
      d) segnalare eventuali anomalie riscontrate  nello  svolgimento
di attivita' didattiche; 
      e) pronunciarsi in merito alla coerenza tra i crediti assegnati
alle  attivita'  formative  in  relazione  agli  obiettivi  formativi
previsti; 
      f) esprimere pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi
di studio; 
      g) esercitare ogni altra attribuzione  ad  esse  conferite  dai
regolamenti di Ateneo. 
    3. Ogni dipartimento ovvero ogni scuola deve  costituire  al  suo
interno una Commissione paritetica. Gli organi collegiali  competenti
sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi  e  sulle  proposte  formulate
dalla Commissione paritetica. 
    4. Le Commissioni paritetiche sono composte da un ugual numero di
docenti e di studenti appartenenti ai corsi di studio,  di  dottorato
di ricerca e ad altre tipologie dell'offerta formativa di  competenza
della struttura di riferimento. La componente dei  docenti  e  quella
degli studenti sono elette nel rispetto della pari rappresentanza  di
genere. 
    5.  Ogni  Commissione  paritetica  elegge  al  suo   interno   il
presidente nella persona di un professore e il vice presidente  nella
persona di uno studente. 
    6. La composizione, le regole di funzionamento e le modalita'  di
costituzione  delle  Commissioni  paritetiche  sono   stabilite   dal
regolamento della struttura di riferimento.