Art. 31. Commissioni paritetiche docenti-studenti 1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono organi costituiti come osservatori sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attivita' didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti. 2. Le Commissioni paritetiche hanno il compito di: a) svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori; b) formulare proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica; c) individuare indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attivita' didattico-formative e di servizio agli studenti; d) segnalare eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attivita' didattiche; e) pronunciarsi in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative in relazione agli obiettivi formativi previsti; f) esprimere pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; g) esercitare ogni altra attribuzione ad esse conferite dai regolamenti di Ateneo. 3. Ogni dipartimento ovvero ogni scuola deve costituire al suo interno una Commissione paritetica. Gli organi collegiali competenti sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione paritetica. 4. Le Commissioni paritetiche sono composte da un ugual numero di docenti e di studenti appartenenti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca e ad altre tipologie dell'offerta formativa di competenza della struttura di riferimento. La componente dei docenti e quella degli studenti sono elette nel rispetto della pari rappresentanza di genere. 5. Ogni Commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un professore e il vice presidente nella persona di uno studente. 6. La composizione, le regole di funzionamento e le modalita' di costituzione delle Commissioni paritetiche sono stabilite dal regolamento della struttura di riferimento.