(Statuto-art. 32)
                              Art. 32. 
                             Biblioteche 
 
    1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e'  l'insieme  integrato  e
coordinato delle strutture bibliotecarie: le biblioteche  di  area  e
l'unita' di coordinamento, che forniscono  servizi  qualificati  alla
ricerca e alla didattica rispondendo alle esigenze informative  della
comunita' universitaria. E' finalizzato alla  gestione  e  diffusione
dell'informazione, attraverso l'organizzazione,  l'aggiornamento,  la
conservazione  e  la  promozione  del  patrimonio   bibliografico   e
documentale, nonche' a garantire l'accesso alle  risorse  disponibili
tramite servizi appositamente strutturati. 
    2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo promuove e cura  l'archivio
aperto di Ateneo, secondo i principi enunciati nell'art. 4, comma 6. 
    3.  Le  strutture  del  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo   sono
organizzate sulla base della distinzione  tra  compiti  di  indirizzo
scientifico e compiti di  gestione  amministrativa,  bibliotecnica  e
biblioteconomica. 
    4. Le biblioteche di area istituite, le modalita'  organizzative,
nonche' le competenze e la  composizione  degli  organi  del  Sistema
bibliotecario di Ateneo e delle  singole  biblioteche  di  area  sono
definite con apposito regolamento di Ateneo.