(Statuto-art. 33)
                              Art. 33. 
                               Centri 
 
    1. In riferimento  a  quanto  disposto  dall'art.  24,  comma  5,
l'universita' puo' costituire Centri di ricerca e Centri di servizio. 
    2.  La  proposta  di  costituzione  di  un  centro  deve   essere
presentata da due o piu' dipartimenti  o  dagli  organi  centrali  di
governo, sentite le eventuali strutture interessate. La proposta deve
essere corredata di un progetto di  attivita'  pluriennale  e  di  un
piano di  sostenibilita'  finanziaria,  nonche'  del  regolamento  di
funzionamento  del  costituendo  centro.  I  centri  possono   essere
finanziati anche da soggetti pubblici o privati. 
    3. I centri hanno  autonomia  regolamentare  e  contrattuale  nei
limiti fissati dalla legge e come stabiliti dal regolamento di Ateneo
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.  Tali  autonomie
devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita'  ed
efficienza. 
    4. I Centri di ricerca sono costituiti con il fine di organizzare
e svolgere progetti scientifici di durata pluriennale di  particolare
rilevanza ovvero di gestire  laboratori  o  apparati  scientifici  di
interesse  per  piu'  dipartimenti.  Essi  possono  avere   carattere
interdipartimentale  o   consortile   con   dipartimenti   di   altre
universita', nonche' con altri enti pubblici o privati. Il  piano  di
sostenibilita'  finanziaria  dei  Centri  di  ricerca  proposti   dai
dipartimenti, di cui al comma 2, non deve prevedere oneri  aggiuntivi
per il budget dell'amministrazione. 
    5. I  Centri  di  eccellenza  restano  regolati  dalla  normativa
vigente. 
    6. I  Centri  di  servizio  sono  costituiti  per  organizzare  e
svolgere attivita' integrative e di  supporto  all'offerta  formativa
dell'universita', nonche' attivita' di servizio alla didattica,  alla
ricerca e all'amministrazione. I Centri di  servizio  si  configurano
come strutture di Ateneo che svolgono le funzioni ad esse  attribuite
a supporto di tutte le strutture dell'universita'. 
    7. I Centri di ricerca e di servizio sono istituiti, su  proposta
dei soggetti di cui al precedente comma  2,  con  decreto  rettorale,
previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito  il  senato
accademico. I centri consortili con dipartimenti di altre universita'
e quelli realizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati
sono  regolati  con  apposite   convenzioni.   Nella   decisione   di
istituzione dei centri si tiene conto dei requisiti di qualita' della
ricerca  e  dei  servizi   in   base   ai   parametri   nazionali   e
internazionali, nonche' della  capacita'  di  attrarre  finanziamenti
esterni.