Art. 33. Centri 1. In riferimento a quanto disposto dall'art. 24, comma 5, l'universita' puo' costituire Centri di ricerca e Centri di servizio. 2. La proposta di costituzione di un centro deve essere presentata da due o piu' dipartimenti o dagli organi centrali di governo, sentite le eventuali strutture interessate. La proposta deve essere corredata di un progetto di attivita' pluriennale e di un piano di sostenibilita' finanziaria, nonche' del regolamento di funzionamento del costituendo centro. I centri possono essere finanziati anche da soggetti pubblici o privati. 3. I centri hanno autonomia regolamentare e contrattuale nei limiti fissati dalla legge e come stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto di criteri di funzionalita' ed efficienza. 4. I Centri di ricerca sono costituiti con il fine di organizzare e svolgere progetti scientifici di durata pluriennale di particolare rilevanza ovvero di gestire laboratori o apparati scientifici di interesse per piu' dipartimenti. Essi possono avere carattere interdipartimentale o consortile con dipartimenti di altre universita', nonche' con altri enti pubblici o privati. Il piano di sostenibilita' finanziaria dei Centri di ricerca proposti dai dipartimenti, di cui al comma 2, non deve prevedere oneri aggiuntivi per il budget dell'amministrazione. 5. I Centri di eccellenza restano regolati dalla normativa vigente. 6. I Centri di servizio sono costituiti per organizzare e svolgere attivita' integrative e di supporto all'offerta formativa dell'universita', nonche' attivita' di servizio alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione. I Centri di servizio si configurano come strutture di Ateneo che svolgono le funzioni ad esse attribuite a supporto di tutte le strutture dell'universita'. 7. I Centri di ricerca e di servizio sono istituiti, su proposta dei soggetti di cui al precedente comma 2, con decreto rettorale, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. I centri consortili con dipartimenti di altre universita' e quelli realizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati sono regolati con apposite convenzioni. Nella decisione di istituzione dei centri si tiene conto dei requisiti di qualita' della ricerca e dei servizi in base ai parametri nazionali e internazionali, nonche' della capacita' di attrarre finanziamenti esterni.