Art. 43. Personale di magistratura 1. I procedimenti indicati nell'allegato A) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2019 in materia di aspettativa e congedi, collocamento a riposo, riconoscimento infermita' e concessione equo indennizzo, trattamento economico e stato giuridico del personale di magistratura e assegnazione della sede di servizio ai vincitori dei concorsi banditi per il reclutamento dei TT.aa.rr. sono adottati con decreto del Presidente o, su delega di questi, dal segretario generale. 2. Il segretariato generale informa la Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza semestrale, in merito ai provvedimenti adottati per la definizione dei procedimenti svolti in materia di nomine, promozioni e collocamenti a riposo dei magistrati.