(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
 
                         Diritto allo studio 
 
    L'Universita', nell'ambito delle proprie competenze, assicura  la
piena realizzazione del diritto allo studio in tutte  le  sue  forme.
L'Universita' puo' svolgere servizi ed interventi per il diritto allo
studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lombardia e
con altri  enti  territoriali  e  non  territoriali,  anche  mediante
affidamento in gestione diretta alla stessa Universita'. 
    La  gestione  degli  interventi  per  il  diritto   allo   studio
universitario sara' effettuata sulla base di un apposito  regolamento
approvato dal Consiglio di amministrazione.