Art. 37. Diritto allo studio L'Universita', nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. L'Universita' puo' svolgere servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lombardia e con altri enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Universita'. La gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario sara' effettuata sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.