Art. 38. Attivita' di supporto allo studio e di inclusione L'Universita' promuove, anche con la costituzione di apposite strutture di servizio, attivita' di orientamento e di sostegno rivolte agli studenti iscritti, organizzando forme di tutorato, nonche' cicli e iniziative a carattere introduttivo o intensivo per colmare le eventuali lacune nella preparazione di partenza e ovviare a situazioni di svantaggio. In conformita' a quanto previsto dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17 e dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170, l'Universita' attiva una struttura dedicata al fine di assicurare agli studenti con disabilita' e con disturbi specifici di apprendimento una esperienza di apprendimento proficua, una valida partecipazione alla vita accademica, e una preparazione adeguata ad affrontare la relazione con il mercato del lavoro.