Art. 39. Garante degli studenti Su proposta del Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione puo' nominare, fra i docenti di ruolo o fra i docenti in congedo che hanno fatto parte dell'Universita', un Garante degli studenti, per la durata di un triennio. Fermo restando il ruolo dei rappresentanti degli studenti nei vari organi dell'Universita', al Garante gli studenti possono rivolgere con immediatezza istanze o doglianze circostanziate relative al miglioramento della didattica, alle procedure per gli esami di profitto e a ogni altro servizio erogato dall'Universita'; il Garante ne vaglia sommariamente la fondatezza e, se le ritiene meritevoli di considerazione, riferisce in proposito al direttore della scuola competente o al direttore generale per gli opportuni provvedimenti. Le modalita' con cui contattare il Garante e gli elementi essenziali della procedura conseguente, previa approvazione del Comitato esecutivo su proposta del Consiglio accademico, saranno resi pubblici sul sito internet dell'Universita'. Non e' prevista un'indennita' di funzione o altra forma di retribuzione.