(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
                       Garante degli studenti 
 
    Su  proposta  del   Consiglio   accademico,   il   Consiglio   di
amministrazione puo' nominare, fra i docenti di ruolo o fra i docenti
in congedo che hanno fatto parte dell'Universita', un  Garante  degli
studenti, per la durata di un triennio. 
    Fermo restando il ruolo dei  rappresentanti  degli  studenti  nei
vari  organi  dell'Universita',  al  Garante  gli  studenti   possono
rivolgere  con  immediatezza  istanze  o   doglianze   circostanziate
relative al miglioramento della didattica,  alle  procedure  per  gli
esami di profitto e a ogni altro servizio  erogato  dall'Universita';
il Garante ne vaglia sommariamente la fondatezza  e,  se  le  ritiene
meritevoli di considerazione, riferisce  in  proposito  al  direttore
della scuola competente o al direttore  generale  per  gli  opportuni
provvedimenti. 
    Le modalita'  con  cui  contattare  il  Garante  e  gli  elementi
essenziali  della  procedura  conseguente,  previa  approvazione  del
Comitato esecutivo su proposta del Consiglio accademico, saranno resi
pubblici sul sito internet dell'Universita'. 
    Non e' prevista  un'indennita'  di  funzione  o  altra  forma  di
retribuzione.