PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI All'atto della firma della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di' imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. 1. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(j): Ai fini della Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica: a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP; b) nei caso dell'Uruguay, il Banco de Prevision Social, i fondi pensione (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional - AFAP) e gli enti assicurativi disciplinati dalla Legge 16.713, e gli altri enti previdenziali disciplinati dalla legislazione uruguaiana. 2. Con riferimento all'Articolo 8: Ai fini dei presente Articolo, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono; a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci, se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio, a seconda dei casi, sono accessori rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, 3. Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3: Le espressioni "istituzione finanziaria pubblica", "organismo statutario" e "agenzia di finanziamento all'esportazione" comprendono: a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE e la Societa' italiana per le imprese all'estero - Simest; b) in Uruguay, il Banco de la Republica Oriental del Uruguay, il Banco Hipotecario del Uruguay e la Corporacion Nacional para el Desarrollo. 4. Con riferimento all'Articolo 13, paragrafo 6: Quando l'utile e' definito quale percentuale del prezzo di vendita delle azioni o altri diritti di partecipazione in una societa' o in un trust, tale percentuale non puo' eccedere il 20 per cento del prezzo di vendita. 5. Con riferimento all'Articolo 16: L'espressione "consiglio di amministrazione o di sorveglianza" indica: a) nel caso dell'Italia, gli organi collegiali di sorveglianza disciplinati dai Codice Civile, Titolo V, Capo V; b) nel caso dell'Uruguay, gli organi disciplinati dalla Legge 16.060, articolo 397. 6. Con riferimento all'Articolo 18: a) L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti, nonche' i pagamenti di un fondo pensione o piano pensionistico cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo o piano pensionistico sia regolamentato in conformita' con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali. b) Qualora le pensioni e altre remunerazioni analoghe siano esenti da imposte in uno Stato contraente, e dette pensioni non siano tassate nell'altro Stato contraente in conformita' alla legislazione ivi vigente, tali pensioni sono imponibili nel primo Stato all'aliquota prevista dalla propria legislazione interna. 7. Con riferimento all'Articolo 21, paragrafo 3: Resta inteso che gli elementi di reddito si considerano non assoggettati ad imposizione in uno Stato contraente quando essi ivi beneficiano di una esenzione d'imposta. 8. Con riferimento all'Articolo 24, paragrafo 1, primo periodo: L'autorita' competente dello Stato contraente a cui e' stato sottoposto il caso di procedura amichevole effettua tempestivamente una procedura di notifica con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente per i' casi in cui detta autorita' competente non consideri fondato il reclamo del contribuente. IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Parte di provvedimento in formato grafico