(Allegato-Protocollo)
 
PROTOCOLLO  ALLA  CONVENZIONE  TRA  LA  REPUBBLICA  ITALIANA   E   LA
REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE  EVASIONI  E  LE
                          ELUSIONI FISCALI 
 
  All'atto della firma della Convenzione tra la Repubblica Italiana e
la  Repubblica  Orientale  dell'Uruguay  per  eliminare   le   doppie
imposizioni in materia di' imposte sul reddito  e  per  prevenire  le
evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato
le  seguenti  disposizioni  che  formano   parte   integrante   della
Convenzione. 
  1. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(j): 
  Ai  fini   della   Convenzione,   l'espressione   "fondo   pensione
riconosciuto" indica: 
  a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione  sotto  la  supervisione
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP; 
  b) nei caso dell'Uruguay, il Banco de  Prevision  Social,  i  fondi
pensione (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional -  AFAP)  e
gli enti assicurativi disciplinati dalla Legge 16.713,  e  gli  altri
enti previdenziali disciplinati dalla legislazione uruguaiana. 
  2. Con riferimento all'Articolo 8: 
  Ai fini dei presente Articolo, gli  utili  che  un'impresa  di  uno
Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o  di  aeromobili,  in
traffico internazionale, comprendono; 
    a) gli utili derivanti dal  noleggio  a  scafo  nudo  di  navi  o
aeromobili; e 
    b)  gli  utili  derivanti  dalla  utilizzazione,  manutenzione  o
noleggio di container (inclusi rimorchi e relative  attrezzature  per
il trasporto di container) impiegati  per  il  trasporto  di  beni  o
merci, 
  se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o  noleggio,  a
seconda dei casi, sono accessori rispetto all'esercizio di navi o  di
aeromobili in traffico internazionale, 
  3. Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 3: 
  Le  espressioni  "istituzione  finanziaria  pubblica",   "organismo
statutario"   e   "agenzia   di    finanziamento    all'esportazione"
comprendono: 
    a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto  per
i servizi assicurativi del commercio estero  -  SACE  e  la  Societa'
italiana per le imprese all'estero - Simest; 
    b) in Uruguay, il Banco de la Republica Oriental del Uruguay,  il
Banco Hipotecario del Uruguay  e  la  Corporacion  Nacional  para  el
Desarrollo. 
  4. Con riferimento all'Articolo 13, paragrafo 6: 
  Quando l'utile e' definito quale percentuale del prezzo di  vendita
delle azioni o altri diritti di partecipazione in una societa'  o  in
un trust, tale percentuale non puo' eccedere  il  20  per  cento  del
prezzo di vendita. 
  5. Con riferimento all'Articolo 16: 
  L'espressione "consiglio  di  amministrazione  o  di  sorveglianza"
indica: 
    a) nel caso dell'Italia, gli organi  collegiali  di  sorveglianza
disciplinati dai Codice Civile, Titolo V, Capo V; 
    b) nel caso dell'Uruguay, gli  organi  disciplinati  dalla  Legge
16.060, articolo 397. 
  6. Con riferimento all'Articolo 18: 
    a) L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica
le pensioni derivanti  da  pagamenti  in  considerazione  di  cessato
impiego e le remunerazioni  corrisposte  in  relazione  a  precedenti
professioni indipendenti, nonche' i pagamenti di un fondo pensione  o
piano pensionistico  cui  possono  partecipare  persone  fisiche  per
ottenere prestazioni  pensionistiche,  laddove  tale  fondo  o  piano
pensionistico sia regolamentato in conformita' con la legislazione di
detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali. 
    b) Qualora le  pensioni  e  altre  remunerazioni  analoghe  siano
esenti da imposte in uno Stato contraente, e dette pensioni non siano
tassate nell'altro Stato contraente in conformita' alla  legislazione
ivi  vigente,  tali  pensioni  sono  imponibili   nel   primo   Stato
all'aliquota prevista dalla propria legislazione interna. 
  7. Con riferimento all'Articolo 21, paragrafo 3: 
  Resta inteso  che  gli  elementi  di  reddito  si  considerano  non
assoggettati ad imposizione in uno Stato contraente quando  essi  ivi
beneficiano di una esenzione d'imposta. 
  8. Con riferimento all'Articolo 24, paragrafo 1, primo periodo: 
  L'autorita' competente  dello  Stato  contraente  a  cui  e'  stato
sottoposto il caso di procedura amichevole  effettua  tempestivamente
una procedura di notifica con l'autorita' competente dell'altro Stato
contraente  per  i'  casi  in  cui  detta  autorita'  competente  non
consideri fondato il reclamo del contribuente. 
  IN FEDE  DI  CIO',  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico