Protocollo Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: 1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 2. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercito, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili dovranno includere: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili, in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili, c) la parte di utili, derivanti dalla partecipazione agli organismi previsti al paragrafo 3 del presente articolo, attribuita a ciascun partecipante in base alla sua quota di partecipazione all'impresa comune. 3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non puo' essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 4. Con riferimento ai paragrafi 2 degli articoli 10, 11 e 12, quando in una convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa dopo la data della firma della presente Convenzione con uno Stato membro OCSE a) l'Italia accorda delle aliquote d'imposta superiori rispetto a quelle previste nei paragrafi 2 di detti articoli, o b) il Gabon accorda delle aliquote d'imposta inferiori rispetto a quelle previste nei paragrafi 2 di detti articoli, tali aliquote cosi accordate si sostituiranno a quelle stabilite nella presente Convenzione. 5. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non escludono l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione. Fatto a Libreviile, il 28 giugno 1999, in duplice esemplare, nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Sottosegretario di stato al Ministero degli affari esteri p. Il Governo della Repubblica italiana Serri Ministro dell'economia, delle finanze del bilancio e della privatizzazione p. Il Governo della Repubblica gabonese Doumba