(Convenzione-Protocollo)
 
                             Protocollo 
 
    Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica  italiana  e  il
Governo della Repubblica gabonese per evitare le  doppie  imposizioni
in materia di  imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni
fiscali. 
 
    All'atto della firma della Convenzione conclusa in  data  odierna
tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Governo   della
Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in  materia  di
imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni   fiscali,   i
sottoscritti hanno concordato le seguenti  disposizioni  che  formano
parte integrante della Convenzione. 
    Resta inteso che: 
    1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per «spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile  organizzazione»  si
intendono  le  spese  direttamente  connesse  con  l'attivita'  della
stabile organizzazione. 
    2. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 8,  gli  utili
derivanti dall'esercito, in traffico internazionale,  di  navi  o  di
aeromobili dovranno includere: 
      a) gli utili derivanti dal noleggio a  scafo  nudo  di  navi  o
aeromobili, in traffico internazionale, 
      b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container
qualora essi costituiscano utili accessori rispetto agli altri  utili
derivanti dall'esercizio in traffico  internazionale  di  navi  o  di
aeromobili, 
      c) la parte  di  utili,  derivanti  dalla  partecipazione  agli
organismi previsti al paragrafo 3 del presente articolo, attribuita a
ciascun  partecipante  in  base  alla  sua  quota  di  partecipazione
all'impresa comune. 
    3. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al  paragrafo
5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ed al  paragrafo
2 dell'articolo 22, l'ultima frase  ivi  contenuta  non  puo'  essere
interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7  e
14 della presente Convenzione. 
    4. Con riferimento ai paragrafi 2 degli articoli  10,  11  e  12,
quando in una convenzione per evitare la doppia imposizione  conclusa
dopo la data della firma della presente  Convenzione  con  uno  Stato
membro OCSE 
      a) l'Italia accorda delle aliquote d'imposta superiori rispetto
a quelle previste nei paragrafi 2 di detti articoli, o 
      b) il Gabon accorda delle aliquote d'imposta inferiori rispetto
a quelle previste nei paragrafi 2 di detti  articoli,  tali  aliquote
cosi accordate si sostituiranno a  quelle  stabilite  nella  presente
Convenzione. 
    5. Le disposizioni di cui al paragrafo  3  dell'articolo  28  non
escludono l'interpretazione secondo la quale le autorita'  competenti
degli  Stati  contraenti  possono  stabilire,  di   comune   accordo,
procedure diverse per l'applicazione delle  riduzioni  d'imposta  cui
da' diritto la Convenzione. 
 
    Fatto a Libreviile, il 28  giugno  1999,  in  duplice  esemplare,
nelle lingue francese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente
fede. 
 
                                      Sottosegretario di stato        
                                  al Ministero degli affari esteri    
                              p. Il Governo della Repubblica italiana 
                                                Serri                 
 
 Ministro dell'economia, delle finanze 
 del bilancio e della  privatizzazione 
p. Il Governo della Repubblica gabonese 
                Doumba