(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non possono: 
      a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per  il
Rettore  limitatamente  al  senato  accademico  e  al  consiglio   di
amministrazione e, per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente
allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; 
      b) essere componenti di altri organi dell'Universita' salvo che
del  consiglio di Dipartimento; 
      c)  ricoprire  il  ruolo   di   direttore   delle   Scuole   di
specializzazione o di  far  parte  del consiglio  di  amministrazione
delle Scuole di specializzazione; 
      d) rivestire alcun incarico di natura politica  per  la  durata
del mandato; 
      e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del consiglio  di
amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione  o
del collegio dei revisori dei conti  di  altre  Universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      f)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca   e
nell'ANVUR. 
    2.  Le  incompatibilita'  previste  dal  precedente  comma  1  si
applicano anche ai prorettori. 
    3. Chi, ricoprendo una carica in un organo  dell'Universita',  e'
eletto a una carica incompatibile con  la  prima  deve  optare  entro
cinque giorni per una delle due cariche. 
    4.  I  professori  ed  i  ricercatori   che   ricoprono   cariche
accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto
della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta  la  durata
del mandato. 
    5. Chi intende essere  eletto  in  un  organo  o  ad  una  carica
accademica deve essere in possesso dello status  giuridico  richiesto
al momento delle elezioni, a pena di  ineleggibilita'.  Inoltre  tale
status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a  pena
di decadenza.