Art. 64. Principi di funzionamento degli organi collegiali 1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le sedute di tutti gli altri organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore a un terzo degli aventi diritto. 2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Nessuno puo' prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. 4. Le modalita' di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.