(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
           Organi collegiali: riunioni per audioconferenza 
                         e/o videoconferenza 
 
    1. Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea,  consiglio  di
amministrazione e collegio sindacale) si possono svolgere  anche  per
audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di  cui
si dara' atto nei relativi verbali: 
      a) che siano presenti nello stesso luogo il  presidente  ed  il
segretario  della  riunione,  se  nominato,  che  provvederanno  alla
formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la
riunione in detto luogo; 
      b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare
l'identita'  degli  intervenuti,  regolare   lo   svolgimento   della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 
      c) che sia consentito al soggetto  verbalizzante  di  percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; 
      d) che sia consentito  agli  intervenuti  di  partecipare  alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli  argomenti  all'ordine
del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.