Art. 26. Organi collegiali: riunioni per audioconferenza e/o videoconferenza 1. Le riunioni degli organi collegiali (Assemblea, consiglio di amministrazione e collegio sindacale) si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.