Art. 52. Incompatibilita' 1. I professori e ricercatori che abbiano optato per il regime a tempo definito non possono ricoprire la carica di rettore e prorettore vicario, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore di Dipartimento. 2. Salvo quanto previsto per il rettore, nessuno puo' fare parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico, ovvero del consiglio di amministrazione e del consiglio della ricerca. 3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Universita'. Possono altresi' svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore, che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali.