(Allegato-art. 52)
                              Art. 52. 
                          Incompatibilita' 
 
    1. I professori e ricercatori che abbiano optato per il regime  a
tempo  definito  non  possono  ricoprire  la  carica  di  rettore   e
prorettore vicario, componente del senato accademico e del  consiglio
di amministrazione, coordinatore del nucleo di valutazione, direttore
di Dipartimento. 
    2. Salvo quanto previsto per il rettore, nessuno puo' fare  parte
contemporaneamente del consiglio  di  amministrazione  e  del  senato
accademico, ovvero del consiglio di amministrazione e  del  consiglio
della ricerca. 
    3. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere
attivita'   libero-professionali   e   di   lavoro   autonomo   anche
continuative, purche' non  determinino  situazioni  di  conflitto  di
interesse  rispetto  all'Universita'.   Possono   altresi'   svolgere
attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
esteri,  previa   autorizzazione   del   rettore,   che   valuta   la
compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali.