(Allegato-art. 53)
                              Art. 53. 
                            Deliberazioni 
 
    1. Per la validita'  delle  sedute  degli  organi  collegiali  e'
necessario: 
      a) che tutti  gli  aventi  titolo  siano  stati  convocati  per
iscritto  o  in  modalita'  telematica,  nei  termini  previsti   dal
rispettivo regolamento, con indicazione dell'ordine del giorno; 
      b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto;
gli  assenti  giustificati  non  vanno   computati,   salvo   diversa
disposizione di legge. 
    2. In caso di composizione  variabile  degli  organi  collegiali,
nell'ordine  del  giorno  devono  essere  chiaramente  indicati   gli
argomenti di competenza delle varie componenti. 
    3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti,  salvo
quando sia  altrimenti  disposto  dalla  normativa  vigente  e  dallo
statuto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.