Art. 53. Deliberazioni 1. Per la validita' delle sedute degli organi collegiali e' necessario: a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto o in modalita' telematica, nei termini previsti dal rispettivo regolamento, con indicazione dell'ordine del giorno; b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto; gli assenti giustificati non vanno computati, salvo diversa disposizione di legge. 2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente e dallo statuto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.