(Allegato-art. 54)
                              Art. 54. 
                               Decreti 
 
    1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti: 
      a) lo statuto; 
      b) i regolamenti di Ateneo; 
      c) i regolamenti interni delle strutture; 
      d) la costituzione degli organi  di  Ateneo  e  la  nomina  dei
componenti; 
      e)  l'istituzione,  l'attivazione  e   la   disattivazione   di
Dipartimenti, facolta' o scuole e centri; 
      f) i provvedimenti di competenza  degli  organi  collegiali  di
governo da assumere in casi straordinari di necessita' e urgenza e da
sottoporre a ratifica nella prima adunanza collegiale utile; 
      g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa  vigente  e
dallo statuto. 
    2. Le modifiche agli atti di  cui  al  precedente  comma  vengono
emanate con decreto del rettore. 
    3. Il decreto del  rettore  viene  emanato  a  conclusione  delle
procedure  di  approvazione  e  di  adozione  previste  dal  presente
statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi  i
casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma. 
    4. I direttori di Dipartimento emanano decreti: 
      a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni; 
      b) in casi straordinari di necessita' e urgenza, da  sottoporre
a ratifica nella prima adunanza utile del consiglio di Dipartimento. 
    5. Il direttore generale emana decreti in  merito  alla  gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione  di  tutti
gli atti di organizzazione delle  risorse  umane,  sulla  base  degli
indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.