Art. 54. Decreti 1. Con decreto del rettore vengono emanati i seguenti atti: a) lo statuto; b) i regolamenti di Ateneo; c) i regolamenti interni delle strutture; d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti; e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di Dipartimenti, facolta' o scuole e centri; f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere in casi straordinari di necessita' e urgenza e da sottoporre a ratifica nella prima adunanza collegiale utile; g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. 2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con decreto del rettore. 3. Il decreto del rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma. 4. I direttori di Dipartimento emanano decreti: a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni; b) in casi straordinari di necessita' e urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile del consiglio di Dipartimento. 5. Il direttore generale emana decreti in merito alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.