Art. 55. Verbalizzazioni 1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali vengono trasmessi ai componenti degli organi e sottoscritti dal presidente e dal segretario. 2. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive. 3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza. 4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge.