(Allegato-art. 55)
                              Art. 55. 
                           Verbalizzazioni 
 
    1. I verbali  delle  adunanze  degli  organi  collegiali  vengono
trasmessi ai componenti degli organi e sottoscritti dal presidente  e
dal segretario. 
    2. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive. 
    3. I verbali  sono  custoditi  dalle  segreterie  dei  rispettivi
organi e trasmessi agli organi di livello superiore,  per  quanto  di
competenza. 
    4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel  luogo
ove essi sono custoditi, con le modalita' e nei limiti previsti dalla
legge.