(Allegato-art. 56)
                              Art. 56. 
                        Afferenze e adesioni 
 
    1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un  Dipartimento
e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione. 
    2. Il trasferimento a un Dipartimento da parte di  soggetti  gia'
afferenti ad altro Dipartimento dell'Universita' ha  luogo  di  norma
dall'inizio dell'anno solare successivo a  quello  in  cui  e'  stata
accettata la richiesta e secondo le procedure  previste  all'art.  38
del presente statuto. 
    3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca  e  ai
Centri  e'  subordinata  all'accettazione  da  parte   degli   organi
competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto  dal  secondo
comma del presente articolo.