Art. 56. Afferenze e adesioni 1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione. 2. Il trasferimento a un Dipartimento da parte di soggetti gia' afferenti ad altro Dipartimento dell'Universita' ha luogo di norma dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata accettata la richiesta e secondo le procedure previste all'art. 38 del presente statuto. 3. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.