(Allegato-art. 57)
                              Art. 57. 
                   Decorrenza e durata dei mandati 
 
    1. I termini di decorrenza e durata  delle  cariche  sono  quelli
definiti dal presente statuto. 
    2. In caso di intervenuta  vacanza  in  corso  d'anno,  il  nuovo
mandato degli organi  individuali  o  di  singoli  rappresentanti  in
organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria. 
    3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina  la
decadenza dall'ufficio.