Art. 57. Decorrenza e durata dei mandati 1. I termini di decorrenza e durata delle cariche sono quelli definiti dal presente statuto. 2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali o di singoli rappresentanti in organi collegiali ha decorrenza immediata e durata ordinaria. 3. La sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti determina la decadenza dall'ufficio.