(Allegato-art. 58)
                              Art. 58. 
                        Funzioni disciplinari 
 
    1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti
ai corsi di studio attivati dall'Universita' viene esercitata da  una
commissione  costituita  secondo  quanto  previsto  dal   regolamento
didattico di Ateneo, presieduta dal rettore, di cui fa parte anche il
presidente del consiglio degli studenti. 
    2. La  funzione  disciplinare  nei  confronti  dei  professori  e
ricercatori viene avviata dal rettore ed esercitata, conformemente al
parere espresso dal collegio  di  disciplina  e  nel  rispetto  delle
vigenti disposizioni legislative, dal  consiglio  di  amministrazione
senza la rappresentanza degli studenti; le sanzioni disciplinari  non
superiori alla censura sono irrogate dal rettore, previo  parere  del
collegio di disciplina. 
    3. Il procedimento davanti al collegio di disciplina e'  regolato
dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n.  240.  Il  collegio  di
disciplina e' composto da nove docenti di ruolo a tempo  pieno  e  si
articola in tre sezioni  omogenee  rispettivamente  composte  da  tre
professori ordinari, tre professori associati  e  tre  ricercatori  a
tempo indeterminato, dotati di adeguate  competenze.  I  membri  sono
eletti  dalla  rispettiva  componente  dei  docenti  dell'Ateneo.  E'
garantita la terzieta' dell'organo, anche attraverso la  presenza  di
componenti  esterni,  ove  possibile.  Il  collegio  svolge  la  fase
istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime in merito parere
conclusivo. Opera secondo il principio del  giudizio  tra  pari,  nel
rispetto  del  contraddittorio.  La  partecipazione  al  collegio  di
disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita' o rimborsi  spese.  Il  procedimento  e'  disciplinato  da
apposito  regolamento,  in  conformita'   alle   disposizioni   della
normativa  vigente.  L'avvio  del   procedimento   disciplinare   nei
confronti del rettore spetta al decano dell'Ateneo. Il collegio  dura
in carica quattro anni e i suoi componenti non possono essere  eletti
consecutivamente. 
    4.  La  funzione  disciplinare  nei   confronti   del   personale
tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita'  alle  vigenti
disposizioni normative.