Art. 59. Violazioni del codice etico 1. Ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta, su proposta del rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 58 del presente statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo. 2. Le sanzioni potranno consistere in un richiamo riservato oppure in un richiamo pubblico. E' fatta salva comunque l'adozione di ulteriori iniziative o provvedimenti, volti specificamente alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico.