(Allegato-art. 59)
                              Art. 59. 
                     Violazioni del codice etico 
 
    1. Ferma restando  l'eventuale  responsabilita'  penale,  civile,
amministrativa,  su  ogni  violazione  del  codice  che  non  rivesta
carattere disciplinare decide il senato accademico,  che  delibera  a
maggioranza assoluta, su proposta del rettore. Nei casi  in  cui  una
condotta integri non solo  un  illecito  deontologico,  ma  anche  un
illecito disciplinare, prevale la  competenza  degli  organi  di  cui
all'art. 58 del presente statuto per i docenti e di  quelli  previsti
dalla normativa vigente in materia per gli studenti  e  il  personale
tecnico-amministrativo. 
    2. Le sanzioni  potranno  consistere  in  un  richiamo  riservato
oppure in un richiamo pubblico. E' fatta salva comunque l'adozione di
ulteriori  iniziative  o  provvedimenti,  volti  specificamente  alla
rimozione,   laddove   possibile,   degli   effetti   prodotti    dai
comportamenti o dagli atti in violazione del codice etico.