(Allegato-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1.  I  componenti  del  Senato  accademico  e  del  Consiglio  di
amministrazione non possono: 
      a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per  il
rettore  limitatamente  al  Senato  accademico  e  al  Consiglio   di
amministrazione e, per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente
allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; 
      b) essere componenti di altri organi dell'universita' salvo che
del Consiglio di Dipartimento; 
      c)  ricoprire  il  ruolo   di   direttore   delle   scuole   di
specializzazione o di far  parte  del  Consiglio  di  amministrazione
delle scuole di specializzazione; 
      d) rivestire alcun incarico di natura politica  per  la  durata
del mandato; 
      e) ricoprire la carica di rettore o far parte del Consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      f)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR. 
    2.  Le  incompatibilita'  previste  dal  precedente  comma  1  si
applicano anche ai prorettori. 
    3. Chi, ricoprendo una carica in un organo  dell'universita',  e'
eletto a una carica incompatibile con  la  prima  deve  optare  entro
cinque giorni da detta elezione per una delle due cariche. 
    4.  I  professori  ed  i  ricercatori   che   ricoprono   cariche
accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto
della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta  la  durata
del mandato. 
    5. Chi intende essere  eletto  in  un  organo  o  ad  una  carica
accademica deve essere in possesso dello status  giuridico  richiesto
al momento delle elezioni, a pena di  ineleggibilita'.  Inoltre  tale
status deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a  pena
di decadenza.