(Allegato I)
                             Allegato I 
 
Condizioni per la micropropagazione di materiali  di  moltiplicazione
                 di varieta' portinnesto della vite. 
                              (Art. 22) 
 
  A) Denuncia di produzione 
  La denuncia di produzione deve  essere  inoltrata  almeno  un  mese
prima del prelievo iniziale indicando almeno: 
    1. la varieta' e cloni interessati; 
    2. il numero di espianti e prevista produzione finale di piante; 
    3. le piante madri di origine; 
    4. il laboratorio incaricato; 
    5.  la  tipologia  del  materiale  finale  da   commercializzare:
erbaceo, legnoso. 
  B) Categoria delle Viti madri 
  I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione  devono
essere prelevati da viti madri autorizzate al prelievo  di  materiale
di moltiplicazione delle categorie Iniziale e Base 
  C) Protocollo tecnico per la micropropagazione 
  1. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i  laboratori
devono adottare le seguenti precauzioni: 
    a) eliminare le colture che presentano proliferazioni dal tessuto
indifferenziato (callo); 
    b) per le subcolture utilizzare solo germogli originati da  gemme
ascellari; 
    c) eliminare le piante con anomalie morfofisiologiche; 
    d) effettuare non piu' di otto  subcolture  esclusa  la  fase  di
stabilizzazione iniziale. 
  I vasi di coltura del materiale devono essere  mantenuti  in  lotti
separati e contrassegnati singolarmente. 
  Ogni lotto e' identificato da: numero, settimana e anno in  cui  si
e' effettuato l'espianto iniziale, varieta' e clone. 
  Dette informazioni identificano il lotto alla  commercializzazione.
Le piantine provenienti dal laboratorio vengono messe  in  serra  per
l'adattamento  e  l'accrescimento  al  fine  di  raggiungere   quelle
caratteristiche morfologiche  compatibili  con  il  trasferimento  in
campo. 
  I contenitori devono evitare l'attorcigliamento delle radici. 
  2. I laboratori che effettuano la micropropagazione  assicurano  la
registrazione delle seguenti informazioni: 
    a) dati identificativi del laboratorio; 
    b) varieta' e clone ed eventuale sigla (qualora si  utilizzi  una
sigla per indicare la varieta' ovvero il clone); 
    c) pianta madre di origine del materiale (identificazione); 
    d) per ogni espianto ovvero trasferimento: 
      - 1) data in cui si effettua l'operazione; 
      - 2) numero di espianti (e  relativo  numero  di  tubi  o  vasi
approntati); 
      - 3) tipo di substrato di coltura utilizzato. 
      - 4) numero di vasi o tubi o piantine eliminati dalla coltura e
cause di eliminazione; 
      - 5) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti  alla
fase di ambientamento; 
      - 6) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti  alla
fase di indurimento; 
      - 7) numero di piante commercializzabili. 
  3. Al termine della fase di indurimento le piantine possono  essere
vendute: 
    a) come piante vegetanti: allo stadio di 5-6 foglie, non filanti; 
    b) come piante dormienti: di diametro basale non  inferiore  a  3
mm, lignificate per almeno 10 cm lungo il fusto ed apparato  radicale
normalmente sviluppato. 
  4. Durante le  fasi  di  ambientamento  ed  indurimento  si  devono
eliminare le piantine con malformazioni.