Allegato I Condizioni per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varieta' portinnesto della vite. (Art. 22) A) Denuncia di produzione La denuncia di produzione deve essere inoltrata almeno un mese prima del prelievo iniziale indicando almeno: 1. la varieta' e cloni interessati; 2. il numero di espianti e prevista produzione finale di piante; 3. le piante madri di origine; 4. il laboratorio incaricato; 5. la tipologia del materiale finale da commercializzare: erbaceo, legnoso. B) Categoria delle Viti madri I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione devono essere prelevati da viti madri autorizzate al prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Iniziale e Base C) Protocollo tecnico per la micropropagazione 1. Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni: a) eliminare le colture che presentano proliferazioni dal tessuto indifferenziato (callo); b) per le subcolture utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari; c) eliminare le piante con anomalie morfofisiologiche; d) effettuare non piu' di otto subcolture esclusa la fase di stabilizzazione iniziale. I vasi di coltura del materiale devono essere mantenuti in lotti separati e contrassegnati singolarmente. Ogni lotto e' identificato da: numero, settimana e anno in cui si e' effettuato l'espianto iniziale, varieta' e clone. Dette informazioni identificano il lotto alla commercializzazione. Le piantine provenienti dal laboratorio vengono messe in serra per l'adattamento e l'accrescimento al fine di raggiungere quelle caratteristiche morfologiche compatibili con il trasferimento in campo. I contenitori devono evitare l'attorcigliamento delle radici. 2. I laboratori che effettuano la micropropagazione assicurano la registrazione delle seguenti informazioni: a) dati identificativi del laboratorio; b) varieta' e clone ed eventuale sigla (qualora si utilizzi una sigla per indicare la varieta' ovvero il clone); c) pianta madre di origine del materiale (identificazione); d) per ogni espianto ovvero trasferimento: - 1) data in cui si effettua l'operazione; - 2) numero di espianti (e relativo numero di tubi o vasi approntati); - 3) tipo di substrato di coltura utilizzato. - 4) numero di vasi o tubi o piantine eliminati dalla coltura e cause di eliminazione; - 5) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti alla fase di ambientamento; - 6) data, numero di piante ovvero contenitori trasferiti alla fase di indurimento; - 7) numero di piante commercializzabili. 3. Al termine della fase di indurimento le piantine possono essere vendute: a) come piante vegetanti: allo stadio di 5-6 foglie, non filanti; b) come piante dormienti: di diametro basale non inferiore a 3 mm, lignificate per almeno 10 cm lungo il fusto ed apparato radicale normalmente sviluppato. 4. Durante le fasi di ambientamento ed indurimento si devono eliminare le piantine con malformazioni.