(Allegato-art. 60 bis)
                             Art. 60-bis 
                               Pareri 
 
    1. I regolamenti possono prevedere un termine entro il  quale  un
organo dell'Ateneo e' chiamato ad esprimere un parere. In tal caso  i
pareri devono essere resi entro venti giorni  dal  ricevimento  della
richiesta.   L'organo   consultato   puo'   rappresentare    esigenze
istruttorie  per   una   sola   volta;   tale   richiesta   determina
l'interruzione  dei  termini  ordinari.  Trascorso  inutilmente  tale
termine e' in facolta' del richiedente di procedere indipendentemente
dall'espressione del parere.