Allegato A (articolo 40, comma 2) "Allegato XIX (articolo 72, comma 3) CONDIZIONI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3 Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel presente decreto, di seguito denominato "decreto legislativo", si applicano le seguenti definizioni: a) "bianco di riferimento": campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva; b) "carico": il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo; c) "controllo radiometrico esterno rispetto al carico": la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale H*(d) o dell'equivalente di dose direzionale H'(d,), in µSv/h, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unita' di tempo rispetto a una predeterminata soglia di riferimento; d) "controlli doganali": controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticita', all'accuratezza e validita' di documenti; e) "fondo ambientale": insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attivita' umane; f) "formalita' doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorita' doganali per ottemperare alla normativa doganale; g) "grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito": i luoghi in cui e' esercitata a scopo industriale o commerciale l'attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2, individuati nell'Allegato 3 del presente allegato; h) "materiali metallici di risulta": rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attivita' siderurgiche e metallurgiche; i) "rottami metallici": materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attivita' siderurgiche e metallurgiche, nonche' i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attivita' siderurgiche e metallurgiche; j) "sorveglianza radiometrica": l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo; k) "strumentazione radiometrica fissa": apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni. Articolo 2 (Finalita') 1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce: a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo; b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonche' l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; c) i contenuti della formazione da impartire al personale; d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali. Articolo 3 (Ambito soggettivo di applicazione) 1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta. 2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attivita' di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano: a) attivita' d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2; b) attivita' di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5. 3. Fatte salve le attivita' di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorita' competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse. 4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresi' nel caso di un'attivita' di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013. 5. Con protocollo d'intesa tra le autorita' competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalita' procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonche' i criteri di selettivita' per l'attivita' di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalita' rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico. Art. 4 (Ambito oggettivo di applicazione) 1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalita' esecutive previste dal presente allegato: a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalita' disciplinate, a seconda della tipologia di attivita' esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5; b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalita' disciplinate dall'articolo 6, comma 6; c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalita' disciplinate dall'articolo 6, comma 6. 2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 puo' essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3, e' definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. E' fatta salva la possibilita' di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorita' competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli. Art. 5 (Criteri di sorveglianza radiometrica) 1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalita' di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6. 2. La sorveglianza radiometrica consiste: a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento; b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori. 3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo. 4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalita' tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b). 5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destinazione. 6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattivita' al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto. 7. Nell'ambito di una programmata attivita' di controllo di qualita' sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto. Art. 6 (Modalita' di applicazione della sorveglianza radiometrica) 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta: a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico; b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1: a) misurano la concentrazione di attivita' per unita' di massa nei provini di qualita' e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attivita' di controllo qualita' sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato; b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato. 3. La periodicita' dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentativita' sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attivita' in esso svolte; le autorita' di vigilanza possono disporre una diversa periodicita'. 4. I controlli di cui ai commi 1, 2, lettera a), e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso. 5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b). 6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attivita' di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera a). Art. 7 (Attestazione della sorveglianza radiometrica) 1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado, deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni: a) estremi del carico; b) tipologia de1 materiale metallico; c) provenienza; d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica; e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica; f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata; g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f); h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche; i) risultati delle misure radiometriche effettuate; j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale. 2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attivita' per unita' di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3. 3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo e' istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorita' di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale. 4. Se il registro di cui al comma 3 e' tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui e' memorizzato; il software dell'archivio informatico e' progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate. Art. 8 (Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche) 1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo: a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o societa' di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica; b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9; c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilita' dell'esperto di radioprotezione; d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro. 2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo. Articolo 9 (Informazione e formazione del personale) 1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono: a) concetti base in materia di radioprotezione; b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti; c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica; d) nozioni sul riconoscimento dei tipi piu' comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori; e) modalita' di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattivita'; f) modalita' di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione; g) modalita' di esecuzione dei controlli; h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi. Articolo 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi) 1. Ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo puo' essere accettata, in regime di reciprocita', la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorita' competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali. 2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali e' in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo. "Allegato 1 Mod. IRME90 DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO Parte di provvedimento in formato grafico " Allegato 2 Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 3 Grandi centri di importazione e principali nodi di transito Parte di provvedimento in formato grafico