(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                               (articolo 40, comma 2) 
 
                                                        "Allegato XIX 
 
                                               (articolo 72, comma 3) 
CONDIZIONI   E   MODALITA'   DI   APPLICAZIONE   DELLA   SORVEGLIANZA
  RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3 
 
                             Articolo 1 
 
                            (Definizioni) 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  allegato,  oltre  alle   definizioni
stabilite  nel  presente  decreto,  di  seguito  denominato  "decreto
legislativo", si applicano le seguenti definizioni: 
      a)  "bianco  di  riferimento":  campione  avente  la   medesima
composizione chimico-fisica e geometria del  campione  oggetto  della
misura radiometrica,  in  cui  non  risulta  essere  presente  alcuna
contaminazione e/o attivazione radioattiva; 
      b) "carico": il container, il veicolo o il vagone ferroviario o
qualsiasi altro  contenitore  utilizzato  per  rottami,  materiali  o
prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo; 
      c) "controllo radiometrico  esterno  rispetto  al  carico":  la
misura  dei  ratei  dell'equivalente  di  dose  ambientale  H*(d)   o
dell'equivalente di dose direzionale H'(d,), in µSv/h, come  definiti
all'allegato XXIV del decreto legislativo o, nel caso di utilizzo  di
strumentazione radiometrica fissa, la misura  degli  scostamenti  dei
conteggi per unita' di tempo rispetto a una predeterminata soglia  di
riferimento; 
      d) "controlli doganali":  controlli  descritti  e  disciplinati
dall'articolo 46 del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice
doganale  dell'Unione,  per  la  verifica  dell'accuratezza  e  della
completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione  doganale,
unitamente   all'esistenza,   all'autenticita',   all'accuratezza   e
validita' di documenti; 
      e) "fondo  ambientale":  insieme  delle  radiazioni  ionizzanti
provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche,  sempre
che  l'esposizione  che  ne  risulta  non  sia  accresciuta  in  modo
significativo da attivita' umane; 
      f) "formalita' doganali": tutte le operazioni che devono essere
effettuate da una persona e dalle autorita' doganali per  ottemperare
alla normativa doganale; 
      g) "grandi centri di importazione di metallo e principali  nodi
di transito": i luoghi in cui e' esercitata  a  scopo  industriale  o
commerciale l'attivita'  di  importazione  di  prodotti  semilavorati
metallici o  prodotti  finiti  in  metallo  di  cui  all'allegato  2,
individuati nell'Allegato 3 del presente allegato; 
      h) "materiali metallici  di  risulta":  rottami  costituiti  da
scarti  di  lavorazioni  in  metallo  industriali  o  artigianali   o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo
derivanti dallo  smantellamento  di  installazioni  industriali,  che
possono  essere  fusi  nell'ambito  delle  attivita'  siderurgiche  e
metallurgiche; 
      i) "rottami metallici": materiali in metallo che  soddisfano  i
requisiti delle materie prime e  seconde  o  che  cessano  di  essere
rifiuti,  che  possono  essere  fusi  nell'ambito   delle   attivita'
siderurgiche  e  metallurgiche,  nonche'  i  rifiuti  in  metallo  da
sottoporre  ad  operazioni  di   recupero   per   essere   utilizzati
nell'ambito di attivita' siderurgiche e metallurgiche; 
      j) "sorveglianza radiometrica": l'obbligo di  cui  all'articolo
72, comma 1, del decreto legislativo; 
      k)   "strumentazione   radiometrica   fissa":   apparecchiatura
progettata ai fini della rilevazione  automatica  della  presenza  di
materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni. 
 
                             Articolo 2 
 
                             (Finalita') 
 
    1. Il presente allegato disciplina la  sorveglianza  radiometrica
su rottami o altri materiali  metallici  di  risulta  e  su  prodotti
semilavorati metallici o  prodotti  finiti  in  metallo  al  fine  di
rilevare la presenza di livelli di radioattivita'  al  di  sopra  del
fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di  radionuclidi
o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela  dell'ambiente  e
della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono
comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce: 
      a) le modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica  e  i
contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni  per
l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti  in
metallo; 
      b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma  2,
l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e,  nei  casi  previsti,
dei  prodotti  finiti   in   metallo   oggetto   della   sorveglianza
radiometrica, nonche' l'elenco dei grandi centri di  importazione  di
metallo e dei nodi di transito; 
      c) i contenuti della formazione da impartire al personale; 
      d) le  condizioni  di  riconoscimento  delle  attestazioni  dei
controlli  radiometrici  rilasciati  dai  paesi  terzi  per  i  quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali. 
 
                             Articolo 3 
 
                 (Ambito soggettivo di applicazione) 
 
    1. Il presente allegato si  applica  ai  soggetti  che,  a  scopo
industriale  o  commerciale,  esercitano  attivita'   d'importazione,
raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di  rottami
o altri materiali metallici di risulta. 
    2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi  i
soggetti che svolgono esclusivamente attivita' di trasporto e che non
effettuano operazioni doganali, anche ai  soggetti  che,  nei  grandi
centri di importazione di metallo  o  presso  i  principali  nodi  di
transito indicati nell'allegato  3  al  presente  allegato,  a  scopo
industriale o commerciale, esercitano: 
      a)  attivita'  d'importazione  dei  prodotti  semilavorati   in
metallo indicati nell'allegato 2; 
      b) attivita' di importazione dei  prodotti  finiti  in  metallo
indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalita'  di  cui
ai commi 3, 4 e 5. 
    3. Fatte salve le attivita' di  controllo  di  cui  al  comma  4,
l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei
casi di cui al comma 2, lettera  b),  opera  su  richiesta  specifica
delle  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  8  del   decreto
legislativo, indirizzata all'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,
sulla base di particolari e comprovati elementi sulla  sussistenza  o
sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di
radioattivita' al di  sopra  del  fondo  ambientale  o  ad  eventuali
sorgenti dismesse. 
    4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al  comma
2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni  sulla  sorveglianza
radiometrica opera altresi' nel caso  di  un'attivita'  di  controllo
effettuata dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  in  base  ai
criteri  di  gestione  del  rischio  di  cui  all'articolo   46   del
regolamento (UE) n. 952/2013. 
    5. Con protocollo d'intesa tra le  autorita'  competenti  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli  sono  stabilite  modalita'  procedimentali  semplificate  e
standardizzate per la trasmissione e la gestione delle  richieste  di
cui al comma 3, nonche' i criteri di selettivita' per l'attivita'  di
controllo di cui al  comma  4  che  tengano  conto,  fatte  salve  le
opportune valutazioni di proporzionalita' rispetto al  rischio  e  di
incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo  di  merce,
dell'origine  o  della  provenienza  della  medesima,  del  modo   di
trasporto e del profilo dell'operatore economico. 
 
                               Art. 4 
 
                 (Ambito oggettivo di applicazione) 
 
    1.  Sono  soggetti  a  sorveglianza  radiometrica,   secondo   le
modalita' esecutive previste dal presente allegato: 
      a) i rottami e altri  materiali  metallici  di  risulta  per  i
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,   con   le   modalita'
disciplinate, a seconda  della  tipologia  di  attivita'  esercitata,
dall'articolo 6, commi da 1 a 5; 
      b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato  2
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2,  lettera  a),  con  le
modalita' disciplinate dall'articolo 6, comma 6; 
      c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle  condizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3,  con  le  modalita'
disciplinate dall'articolo 6, comma 6. 
    2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e  dei  prodotti
finiti in metallo di cui all'allegato 2 puo' essere aggiornato, anche
sulla  base  delle  variazioni  della  nomenclatura  combinata,  come
stabilite  dai  regolamenti  dell'Unione  europea  per   i   medesimi
prodotti, con decreto dei Ministeri  della  transizione  ecologica  e
dello sviluppo economico  adottato  su  proposta  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli. 
    3. L'elenco dei grandi centri di importazione di  metallo  e  dei
principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3,  e'  definito
sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio  per
le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e
viene aggiornato,  con  scadenza  biennale,  con  determinazione  del
Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. E' fatta
salva la possibilita' di una modifica dell'allegato 3 prima  di  tale
scadenza, su  impulso  delle  Autorita'  competenti  o  della  stessa
Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
 
                               Art. 5 
 
               (Criteri di sorveglianza radiometrica) 
 
    1. Il presente articolo disciplina i criteri  della  sorveglianza
radiometrica, secondo le modalita'  di  applicazione  della  medesima
stabilite nell'articolo 6. 
    2. La sorveglianza radiometrica consiste: 
      a) per i prodotti semilavorati in metallo e i  prodotti  finiti
in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico,  al
fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione  radioattiva
o comunque di  livelli  di  radioattivita'  al  di  sopra  del  fondo
ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento; 
      b) per i carichi di rottami o di altri materiali  metallici  di
risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al
fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse,
di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattivita'
al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo
visivo del materiale nella fase di scarico o di  manipolazione  dello
stesso, allo scopo di verificare l'eventuale  presenza  di  materiale
sospetto, tenendo  conto  delle  caratteristiche  piu'  comuni  delle
sorgenti radioattive e dei relativi contenitori. 
    3. Il fondo ambientale oppure,  ove  applicabile,  il  bianco  di
riferimento sono  individuati  secondo  le  norme  di  buona  tecnica
applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo  236
del  decreto  legislativo,  qualora  disponibili,   anche   ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5  dell'articolo  72
del medesimo decreto legislativo. 
    4. I rottami e gli altri  materiali  metallici  di  risulta  sono
sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico  o
di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo  con  le  modalita'
tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b). 
    5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici
di risulta trasportati alla  rinfusa  via  mare,  sono  sottoposti  a
sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati  ai  fini
del trasporto e della consegna a destinazione. 
    6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o  nei  casi
in cui le misure radiometriche indichino la presenza  di  livelli  di
radioattivita'  al  di  sopra  del  fondo  ambientale   deve   essere
effettuato   il   controllo   della    contaminazione    superficiale
trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati  per  il
trasporto. 
    7. Nell'ambito di  una  programmata  attivita'  di  controllo  di
qualita' sui provini di colata o,  comunque,  nel  caso  di  sospetta
fusione di sorgenti radioattive o di  materiale  contaminato,  devono
essere effettuate misure di concentrazione di attivita' per unita' di
massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi  delle  scorie
di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento  dei
fumi dell'impianto. 
 
                               Art. 6 
 
     (Modalita' di applicazione della sorveglianza radiometrica) 
 
    1. I soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,  che,  a  scopo
industriale  o  commerciale,  esercitano  attivita'  di  raccolta   e
deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta: 
      a) effettuano la sorveglianza radiometrica  all'ingresso  dello
stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico  esterno  su
ogni carico; 
      b) eseguono il controllo visivo del  materiale  nella  fase  di
scarico o di manipolazione dei  suddetti  materiali,  allo  scopo  di
verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo  conto
delle caratteristiche piu' comuni delle sorgenti  radioattive  e  dei
relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano
il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di
esposizione esterna. 
    2. I soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,  che,  a  scopo
industriale  o  commerciale,  esercitano  operazioni  di  fusione  di
rottami  o  altri  materiali  metallici  di   risulta,   oltre   alla
sorveglianza radiometrica di cui al comma 1: 
      a) misurano la concentrazione di attivita' per unita' di  massa
nei provini di qualita' e resa, ai sensi  del  comma  3  secondo  una
specifica programmazione delle attivita' di  controllo  qualita'  sui
provini di colata e, in ogni caso, quando si  verifica  una  sospetta
fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato; 
      b)    effettuano    controlli    radiometrici    su    campioni
rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di
abbattimento dei fumi  dell'impianto  e,  in  ogni  caso,  quando  si
verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di  materiale
contaminato. 
    3. La periodicita' dei controlli di cui al comma 2  e  il  numero
dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentativita' sono
stabiliti  in  un'apposita  procedura  di  impianto,  predisposta  in
relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attivita' in esso
svolte; le  autorita'  di  vigilanza  possono  disporre  una  diversa
periodicita'. 
    4. I controlli di cui ai commi 1, 2, lettera a), e 3  sono  posti
in essere prima di trasportare i rottami, i  materiali  metallici  di
risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione
all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi  per  la
commercializzazione o gli utilizzi del caso. 
    5. I soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,  che,  a  scopo
industriale o commerciale, esercitano attivita'  di  importazione  di
rottami  o  altri  materiali  metallici  di  risulta,  effettuano  il
controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso  dello
stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase  di
manipolazione, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b). 
    6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che,  a
scopo industriale o commerciale, esercitano attivita' di importazione
di prodotti semilavorati in metallo di cui  all'allegato  2,  e,  nei
casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti  di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo  commerciale  o
industriale, esercitano attivita' di importazione dei prodotti finiti
di  cui  all'allegato  2,  fermo  restando  l'obbligo  di   acquisire
l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza  radiometrica  prima  della
presentazione  della  dichiarazione   doganale   qualora   in   luogo
dell'attestazione dei  controlli  radiometrici  esterni  rispetto  al
carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni
rilasciate  all'origine  di  cui   all'articolo   10,   eseguono   la
sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o
nel luogo approvato, secondo le modalita' di cui al comma 1,  lettera
a). 
 
                               Art. 7 
 
           (Attestazione della sorveglianza radiometrica) 
 
    1. Salvo  l'utilizzo  del  modello  di  cui  all'allegato  1  per
l'attestazione  dei  controlli  radiometrici  effettuati  in  dogana,
l'attestazione dell'avvenuta  sorveglianza  radiometrica  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 72 del decreto  legislativo,  rilasciata  dagli
esperti di radioprotezione almeno di II grado, deve contenere  almeno
tutte le seguenti informazioni: 
      a) estremi del carico; 
      b) tipologia de1 materiale metallico; 
      c) provenienza; 
      d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica; 
      e)  fondo  ambientale   rilevato   prima   della   sorveglianza
radiometrica; 
      f) tipo di  misure  radiometriche  eseguite  e  caratteristiche
della strumentazione utilizzata; 
      g) ultima verifica di buon funzionamento  della  strumentazione
di cui alla lettera f); 
      h)  nominativo  dell'operatore  addetto  all'esecuzione   delle
misure radiometriche; 
      i) risultati delle misure radiometriche effettuate; 
      j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento  del
carico/materiale. 
    2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di  fusione  di
rottami  o  altri  materiali  metallici  di  risulta,  le  misure  di
concentrazione di  attivita'  per  unita'  di  massa  secondo  quanto
stabilito all'articolo  5,  comma  7,  sono  registrate  ai  sensi  e
conformemente all'articolo 6, comma 3. 
    3. In ogni stabilimento di arrivo dei  carichi  da  sottoporre  a
controllo  e'  istituito  un  registro   nel   quale   l'esperto   di
radioprotezione incaricato riporta, per conto  del  soggetto  di  cui
all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il  registro  deve
essere messo a disposizione delle autorita' di vigilanza e conservato
per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o,
se necessario per una maggiore garanzia di conservazione,  presso  la
sede legale. 
    4. Se il registro  di  cui  al  comma  3  e'  tenuto  in  formato
elettronico devono essere effettuate almeno due  copie  del  registro
stesso su supporti diversi  da  quello  su  cui  e'  memorizzato;  il
software dell'archivio informatico e' progettato e realizzato in modo
tale da garantire che le eventuali  informazioni  di  modifica  siano
solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate. 
 
                               Art. 8 
 
    (Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche) 
 
    1. Le misure radiometriche possono  essere  effettuate  anche  da
personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione,
a condizione che il medesimo: 
      a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo
3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto
d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i
grandi centri di importazione di metallo  ed  i  principali  nodi  di
transito  di  cui   all'allegato   3,   sia   collaboratore   diretto
dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette  dipendenze
dell'ente o societa' di appartenenza di tale esperto, fermo  comunque
l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di  radioprotezione,
dell'avvenuta sorveglianza radiometrica; 
      b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma
di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9; 
      c)  operi   sotto   le   direttive,   le   indicazioni   e   la
responsabilita' dell'esperto di radioprotezione; 
      d) si attenga alle procedure scritte definite  dall'esperto  di
radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane  o
dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte  dal
datore di lavoro. 
    2.  L'esperto  di  radioprotezione  incaricato,  in  particolare,
fornisce ai  soggetti  di  cui  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  le
indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche  e  per  i
provvedimenti di sicurezza e  protezione,  da  adottare  in  caso  di
rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di  materiale  metallico
contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al
comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo. 
 
                             Articolo 9 
 
              (Informazione e formazione del personale) 
 
    1. L'informazione,  la  formazione  e  l'eventuale  addestramento
pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione,  almeno  di  II
grado, nei confronti del personale addetto ai controlli  radiometrici
e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e  ad  ogni
manipolazione  dei  materiali  oggetto  del  presente   allegato.   I
contenuti dell'informazione e della formazione comprendono: 
      a) concetti base in materia di radioprotezione; 
      b) informazione sui rischi per la  salute  e  sicurezza  dovuti
alle radiazioni ionizzanti; 
      c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica; 
      d) nozioni sul riconoscimento dei tipi piu' comuni di  sorgenti
radioattive e dei loro contenitori; 
      e)  modalita'  di  riconoscimento  degli   apparecchi   recanti
indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la  presenza  di
radioattivita'; 
      f) modalita' di esecuzione  di  controlli  visivi  in  fase  di
scarico e manipolazione; 
      g) modalita' di esecuzione dei controlli; 
      h) indicazione di misure tecniche, organizzative e  procedurali
di  prevenzione  e  protezione   dall'esposizione   alle   radiazioni
ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di
materiale metallico contaminato all'interno dei carichi. 
 
                             Articolo 10 
 
(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei  controlli  radiometrici
  sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di  risulta
  e sui prodotti semilavorati in  metallo  e  i  prodotti  finiti  in
  metallo provenienti da Paesi terzi) 
    1. Ai fini dell'espletamento delle  formalita'  doganali,  per  i
rottami metallici o per gli altri materiali metallici  di  risulta  e
per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo
provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti  livelli
di protezione tali che  i  controlli  radiometrici  effettuati  dagli
Stati terzi assicurino livelli  di  sicurezza  equivalenti  a  quelli
previsti  dalla  direttiva  2013/59/Euratom  del  Consiglio,  del   5
dicembre 2013, come  anche  riconosciuti  dall'uso  di  attestati  di
contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1,  in
luogo dell'attestazione dell'avvenuta  sorveglianza  radiometrica  di
cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto  legislativo
puo' essere accettata, in regime di  reciprocita',  la  dichiarazione
rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati  sulla  base
delle disposizioni stabilite dall'Autorita' competente dello Stato di
provenienza dei suddetti materiali. 
    2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica  e  aggiorna
periodicamente l'elenco dei paesi per i quali e' in vigore un accordo
o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi  dell'articolo  72,
comma 2, del decreto legislativo. 
 
                             Allegato 1 
 
                             Mod. IRME90 
 
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI  ROTTAMI
METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI  RISULTA  E  DI  PRODOTTI
SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 2 
    Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 3 
     Grandi centri di importazione e principali nodi di transito 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico