Art. 37.
Norma sul personale trasferito alle Arpa
1. Avendo a riferimento il personale trasferito a seguito del
riordino funzionale di cui alla legge n. 56/2014, l'assegno ad
personam riconosciuto ai sensi delle disposizioni speciali di cui
all'art. 1, comma 800 della legge n. 205/2017, non e' riassorbibile
con riferimento agli incrementi della retribuzione tabellare
derivanti dal presente CCNL ne' con il passaggio al nuovo sistema di
classificazione del personale. Il predetto assegno ad personam e' a
carico del Fondo premialita' e condizioni di lavoro.
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 100
(Disposizioni particolari) del CCNL del 21 maggio 2018.