(Allegato A-art. 32)
                              Art. 32. 
                        Lavoro straordinario 
 
    1.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte   a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non  possono
essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del  tempo
di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri  si
fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del  CCNL
del 1° aprile 1999 (Risorse lavoro straordinario). 
    2.  La  prestazione  di  lavoro  straordinario  e'  espressamente
autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative  e
di servizio  individuate  dall'ente,  rimanendo  esclusa  ogni  forma
generalizzata di autorizzazione. 
    3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un
numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico  -  il  limite
massimo individuale di cui al comma 4 dell'art. 14 del  CCNL  del  1°
aprile 1999 (Risorse lavoro straordinario)  puo'  essere  elevato  in
sede di contrattazione integrativa, fermo restando  il  limite  delle
risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario). 
    4. La misura oraria dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e'
determinata  maggiorando  la  misura  oraria  di   lavoro   ordinario
calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di  cui
all'art.  74,  comma  2,  lettera  b)   (Nozione   di   retribuzione)
incrementata del rateo della 13ª mensilita'. 
    5. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari: 
      al 15% per il lavoro straordinario diurno; 
      al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni  festivi
o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); 
      al  50%  per  il  lavoro  straordinario  prestato   in   orario
notturno-festivo. 
    6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque  titolo  resa
non  puo',  in  ogni  caso,  superare,  di  norma,  un  arco  massimo
giornaliero di 10 ore. 
    7.  Su  richiesta  del  dipendente,  le  prestazioni  di   lavoro
straordinario debitamente autorizzate possono  dare  luogo  a  riposo
compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative
e di servizio. 
    8. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  38  del
CCNL del 14 settembre 2000.