Art. 32. Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 (Risorse lavoro straordinario). 2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui al comma 4 dell'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999 (Risorse lavoro straordinario) puo' essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario). 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lettera b) (Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13ª mensilita'. 5. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno; al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non puo', in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. 7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 38 del CCNL del 14 settembre 2000.