ALLEGATI I E II
ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCATURA
DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI
Approvata a Vienna il 15 novembre 1972
Entrata in vigore il 27 giugno 1975
Modificata il
- 23 maggio 1978 (con entrata in vigore il 14 luglio 1980)
- 24 novembre 1988 (con entrata in vigore il 13 dicembre 1989)
- 25 e 26 maggio 1998 (con entrata in vigore 10 marzo 2000)
- 15 ottobre 2002 (con entrata in vigore il 10 agosto 2004)
- 11 ottobre 2010 (con entrata in vigore il 3 agosto 2011)
- 20 aprile 2018 (con entrata in vigore il l° gennaio 2019)
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Testo in inglese e francese
Redattore: Segretariato della Convenzione sui metalli preziosi
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sito web: www.hallmarkingconvention.org
ALLEGATO I
Definizioni e Requisiti tecnici
1. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione si applicano le seguenti
definizioni:
1.1 Metalli preziosi
I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e
l'argento. Il platino e' il metallo piu' prezioso, seguito dall'oro,
dal palladio e dall'argento.
1.2 Lega di metallo prezioso
Una lega di metallo prezioso e' una soluzione solida contenente
almeno un metallo prezioso.
1.3 Oggetto in metallo prezioso
Un oggetto in metallo prezioso e' un qualsiasi prodotto di
gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro
oggetto realizzato, in tutto o in parte, utilizzando metalli preziosi
o loro leghe. «In parte» significa che un oggetto in metallo prezioso
puo' contenere:
i. parti non metalliche;
ii. parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo
decorativo (v. il successivo articolo 1.5).
1.4 Oggetto in metallo prezioso misto
Un oggetto metallo preziose misto e' un oggetto costituito da
due o piu' leghe di metallo prezioso.
1.5 Oggetto multimetallo
Un oggetto multimetallo e' composto da parti in metallo
prezioso e parti in metallo non prezioso.
1.6 Titolo
Il titolo e' il contenuto del metallo prezioso in questione
misurato millesimi rispetto al peso della lega.
1.7 Grado di purezza
Il grado di purezza e' la quantita' minima di metallo prezioso
in questione misurata in millesimi rispetto al peso della lega.
1.8 Rivestimento/placcatura
Il rivestimento o la placcatura consiste in uno o piu' strati
di un materiale, permesso dal Comitato Permanente, applicato/i sulla
totalita' o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio
mediante un processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.
1.9 Metalli comuni
I metalli comuni sono tutti metalli tranne il platino, l'oro,
il palladio e l'argento.
1.10 Saggio
Un saggio e' un'analisi quantitativa di una lega di metallo
prezioso mediante un metodo indicato all'articolo 3.2 dell'Allegato
II.
1.11 Altre definizioni e ulteriori dettagli
Il Comitato Permanente puo' stabilire altre definizioni e
ulteriori dettagli.
2. Requisiti tecnici
2.1 Oggetti non disciplinati dalla Convenzione
La Convenzione non si applica a:
a) oggetti realizzati con leghe non definite dal Comitato
Permanente;
b) qualsiasi oggetto destinato ad usi medici, odontoiatrici,
veterinari, scientifici o tecnici;
c) monete aventi corso legale;
d) componenti o semilavorati (ad esempio componenti
metalliche o rivestimenti di superficie);
e) materie prime come barre, lastre, fili e tubi;
f) oggetti in metalli comuni rivestiti di metallo prezioso;
g) qualsiasi altro prodotto stabilito dal Comitato
Permanente.
Pertanto, sugli oggetti indicati alle lettere da a) a g) non si
puo' apporre il Marchio Comune di Controllo.
2.2 Gradi di purezza ammessi dalla Convenzione
Ai sensi dell'Articolo 1, comma 2, della Convenzione, gradi di
purezza ammessi dalla Convenzione sono quelli stabiliti dal Comitato
Permanente.
2.3 Tolleranza
Non e' ammessa alcuna tolleranza negativa rispetto al grado di
purezza indicato sull'oggetto.
2.4 Utilizzo della lega per saldature
2.4.1 I principi sono:
a) la lega per saldature puo' essere utilizzata
esclusivamente a scopi di giunzione;
b) il grado di purezza della lega per saldature dove essere
lo stesso dell'oggetto;
c) se si utilizza una lega per saldature a un grado di
purezza inferiore, l'intero oggetto deve essere di un grado di
purezza permesso.
2.4.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire eccezioni
pratiche a questi principi, nonche' disciplinare altri metodi di
giunzione.
2.5 Utilizzo di parti in metallo comune e parti non metalliche
negli oggetti in metalli preziosi
2.5.1 Negli oggetti in metallo prezioso sono permesse parti
in metallo comune e parti non metalliche per il funzionamento
meccanico per il quale i metalli preziosi risultano inadatti per
resistenza o per durata, fatte salve le seguenti condizioni:
a) qualora visibili, le parti in metallo comune e non
metalliche devono essere chiaramente distinguibili per colore da
quelle in metallo prezioso,
b) non devono essere rivestite o trattate per dar loro
l'apparenza di un metallo prezioso,
c) non devono essere utilizzate allo scopo di rafforzare,
appesantire o riempire,
d) ove possibile, le parti in metallo comune devono
riportare il marchio «METALLO».
2.5.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori
dettagli o eccezioni sulle parti in metallo comune e sulle parti e
sostanze non metalliche.
2.6 Oggetti multimetallo
2.6.1 Negli oggetti in metalli prezioso e' consentito
l'utilizzo di parti in metallo comune e di parti non metalliche per
fini decorativi, alle seguenti condizioni:
a) le parti in metallo comune e non metalliche devono
essere chiaramente visibili nella loro estensione;
b) devono essere distinguibili per colore dal metallo
prezioso (cioe' non devono essere rivestite o trattate per dar loro
l'apparenza di un metallo prezioso);
c) le parti in metallo comune devono riportare il marchio
«METALLO».
2.6.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori
dettagli o eccezioni.
2.7 Rivestimento di oggetti in metalli preziosi
Il Comitato Permanente decide in merito ai rivestimenti
consentiti e alle eccezioni per motivi tecnici.