ALLEGATO II
Controllo da parte degli uffici del saggio autorizzati
1. Generalita'
1.1 L'ufficio del saggio autorizzato (in seguito denominato
«ufficio del saggio») deve soddisfare le condizioni e i requisiti di
cui all'Articolo 5, comma 2, della Convenzione, non solo al momento
della notifica al Depositario, ma per tutta la durata del relativo
periodo di attivita'.
1.2 L'ufficio del saggio deve valutare se gli oggetti in
metallo prezioso che gli vengono presentati per essere marchiati con
il Marchio Comune di Controllo soddisfino i requisiti di cui
all'Allegato I alla Convenzione.
1.3 Per esaminare gli oggetti in metalli preziosi, l'ufficio
del saggio deve, in linea di massima, essere dotato di un competente
laboratorio d'analisi. Il laboratorio, in linea di principio, deve
essere in grado di analizzare gli oggetti in metalli preziosi che
devono essere marchiati con il Marchio Comune di Controllo in linea
con i metodi di test approvati (v. il seguente Articolo 3.2). Un
Ufficio del Saggio puo' subappaltare le analisi. Il Comitato
Permanente stabilisce le condizioni per il subappalto delle analisi
e, inoltre, redige delle linee guida per i requisiti di valutazione
dei laboratori d'analisi.
1.4 Al fine di comprovare la propria competenza, il laboratorio
deve essere accreditato ai sensi della norma ISO 17025 o dimostrare
un equivalente livello di competenza.
1.5 Un livello di competenza equivalente si raggiunge quando
l'ufficio del saggio adotta un sistema di gestione che soddisfi i
requisiti principali della norma ISO 17025 e partecipi con esito
positivo al programma internazionale di valutazione della competenza
nel campo dei metalli preziosi denominato «Round Robin». Il Round
Robin e' gestito dal Comitato Permanente o da un altro ente designato
dal Comitato Permanente. Il Comitato Permanente deve definire come
possa essere raggiunto e verificato un livello di competenza
equivalente. Esso redige inoltre delle linee guida sul Round Robin,
inclusi il livello di partecipazione e i criteri delle prestazioni.
1.6 Il Comitato Permanente puo' disporre ulteriori indicazioni
circa i requisiti previsti dall'Articolo 5, comma 2, della
Convenzione, in particolare per quanto attiene l'indipendenza del
personale dell'ufficio del saggio.
2. Analisi
2.1 Se l'ufficio del saggio constata che un oggetto e' completo
in tutte le sue parti metalliche e soddisfa i requisiti di cui
all'Allegato I della presente Convenzione, puo', a richiesta, apporvi
il proprio marchio e il Marchio Comune di Controllo. Nei casi in cui
venga apposto il Marchio Comune di Controllo, l'ufficio del saggio
deve assicurarsi, prima che l'oggetto esca dalla sua competenza, che
esso sia correttamente marchiato in ottemperanza alle disposizioni
degli articoli che seguono.
2.2 La verifica degli oggetti in metalli preziosi, presentati
per l'apposizione del Marchio Comune di Controllo, consiste nelle
seguenti due fasi:
a) valutazione dell'omogeneita' del lotto, e
b) determinazione del titolo della lega (saggio).
2.3 Lo scopo di un saggio e' quello di valutare la conformita'
di una lega o di un oggetto in metallo prezioso.
3. Metodi di verifica e metodi di analisi
3.1 L'ufficio del saggio puo' utilizzare qualsiasi metodo di
verifica per valutare l'omogeneita' di un lotto secondo quanto
definito dal Comitato Permanente.
3.2 L'ufficio del saggio deve utilizzare i metodi di analisi
approvati per saggiare gli oggetti in metalli preziosi secondo quanto
definito dal Comitato Permanente.
4. Campionamento
Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di
campioni prelevati da tali oggetti per l'analisi e il saggio devono
essere in misura sufficiente per poter stabilire l'omogeneita' del
lotto ed assicurare che tutte le parti di tutti gli oggetti
controllati nel lotto siano al grado di purezza richiesto. Il
Comitato Permanente fissa le linee guida per il campionamento.
5. Marcatura
5.1 Principio
5.1.1 Gli oggetti che soddisfano i requisiti fissati
dall'Allegato I possono essere marchiati con il Marchio Comune di
Controllo (MMC), come indicato dal comma 5.5, conformemente ai
requisiti indicati nel presente Allegato.
5.1.2 Il MCC e' apposto con altri inarchi (alcuni dei quali
possono essere abbinati) che, nel loro complesso, forniscono le
seguenti informazioni minime su:
a) chi ha prodotto (o importato) l'oggetto: questo e'
indicato da un marchio di responsabilita' registrato come indicato
nel comma 5.4;
b) chi ha controllato l'oggetto: questo e' indicato dal
marchio dell'ufficio del saggio;
c) quale sia il contenuto di metallo prezioso nell'oggetto:
questo e' indicato dal marchio del titolo in numeri arabi; e
d) di quale metallo prezioso sia fatto l'oggetto: questo e'
rappresentato da un marchio, simbolo o forma che indica la natura del
metallo prezioso.
5.1.3 Il Comitato Permanente stabilisce quale di questi
marchi debba essere apposto sugli oggetti e quali possano essere
abbinati.
5.2 Metodi
I metodi di marcatura ammessi sono: la punzonatura e il laser.
Il Comitato Permanente puo' pronunciarsi su altri metodi di marcatura
degli oggetti.
5.3 Visualizzazione
Quando possibile, tutti i marchi devono essere apposti nelle
immediate vicinanze tra loro. Altri marchi (ad es. il marchio che
indica l'anno) che non devono essere confusi con i marchi sopra
menzionali sono permessi come marchi supplementari.
5.4 Registro dei marchi di responsabilita'
Il marchio di responsabilita' di cui al comma 5.1.2, lett. a),
deve essere registrato in un elenco ufficiale dello Stato contraente
e/o di uno dei suoi uffici del saggio, che controlla l'oggetto in
questione.
5.5 Marchio Comune di Controllo (MCC)
5.5.1 Descrizione
5.5.1.1 Il MCC e' un marchio di conformita' attestante che
l'oggetto in metallo prezioso e' stato controllato in conformita' ai
requisiti della Convenzione, come indicato dai presenti Allegati e
dalla Raccolta di Decisioni Tecniche. Esso consiste nella
rappresentazione di una bilancia in rilievo su uno sfondo rigato,
all'interno di un contorno geometrico variabile.
5.5.1.2 Il MCC puo' essere abbinato al marchio del titolo e
al marchio del metallo prezioso. In questo caso e' circondato da un
contorno che indica la natura del metallo prezioso e contiene un
numero in numeri arabi, in rilievo, che indica in millesimi il grado
di purezza dell'oggetto, come descritto di seguito (Tipo 1).
5.5.1.3 Il MCC puo' essere esclusivamente un marchio di
conformita'. In questo caso e' circondato da un contorno ottagonale
standardizzato, come descritto di seguito (Tipo 2).
Parte di provvedimento in formato grafico
5.5.2 Misure autorizzate
Le misure autorizzate del Marchio Comune di Controllo e degli
altri marchi obbligatori sono stabilite dal Comitato Permanente.
5.6 Oggetti composti da piu' leghe dello stesso metallo
prezioso
Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe diverse dello
stesso metallo prezioso, il marchio del titolo e il Marchio Comune di
Controllo applicati sono quelli del titolo piu' basso presente
nell'oggetto. Il Comitato Permanente puo' stabilire delle eccezioni.
5.7 Oggetti composti da parti
Nel caso in cui un oggetto sia composto da diverse parti
incernierate o facilmente separabili, i marchi suddetti, ove
possibile, devono essere apposti sulla parte principale.
Ogniqualvolta sia possibile, il MCC deve essere apposto anche sulle
parti di minori dimensioni.
5.8 Oggetti in metalli preziosi misti
5.8.1 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di
metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega
siano chiaramente visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 devono
essere apposti su una lega di metallo prezioso e l'appropriato
Marchio Comune di Controllo (Tipo 1) sugli altri.
5.8.2 Nel caso in cui un oggetto sia composto da leghe di
metalli preziosi diversi e il colore e l'estensione di ciascuna lega
non siano visibili, i marchi di cui al comma 5.1.2 ed il
corrispondente MCC devono essere apposti sul metallo meno prezioso.
Il Marchio Comune di Controllo relativo ai metalli piu' preziosi puo'
non essere apposto.
5.8.3 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori norme e
eccezioni giustificate per motivi tecnici.
5.9 Oggetti multimetallo
5.9.1 I marchi di cui al comma 5.1.2 devono essere apposti
sulla parte in metallo prezioso di un oggetto multimetallo. Il
marchio «METALLO» (o equivalente) deve essere apposto sulla parte
metallica, ai sensi del comma 2.6 dell'Allegato I alla Convenzione.
5.9.2 Il Comitato Permanente puo' stabilire ulteriori
dettagli o eccezioni.