Art. 41.
Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE
(articolo 19, commi da 13 a 17,
del decreto-legge n. 201 del 2011)
1. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti
residenti nel territorio dello Stato.
2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i
soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di
altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti
dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990,
gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta
dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello
stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista,
gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative
all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione
previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta e' dovuta
proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei
quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e'
computato per intero.
3. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella misura dello
1,06 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se
l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera
euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di
acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili
situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e
rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o,
in mancanza, quello di cui al terzo periodo.
4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, a eccezione delle unita' immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta
dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo
ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli immobili non
locati assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non si applica
l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza
del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui e'
situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti
alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta
imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di
natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non
gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il contenzioso,
relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle
relative alle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a
saldo.