(Allegato-art. 41)
                              Art. 41. 
 
         Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE 
 
                   (articolo 19, commi da 13 a 17, 
                 del decreto-legge n. 201 del 2011) 
 
    1. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul valore  degli
immobili situati all'estero, a qualsiasi uso  destinati  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato. 
    2. Soggetti passivi  dell'imposta  di  cui  al  comma  1  sono  i
soggetti indicati all'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227, proprietari  dell'immobile  ovvero  titolari  di
altro diritto reale  sullo  stesso.  Nei  casi  di  esonero  previsti
dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167  del  1990,
gli intermediari ivi indicati devono applicare  e  versare  l'imposta
dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte  dello
stesso. Nel caso in cui il contribuente non  fornisce  la  provvista,
gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni  nominative
all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione
previsti   per   i   sostituti   d'imposta.   L'imposta   e'   dovuta
proporzionalmente alla quota di possesso  e  ai  mesi  dell'anno  nei
quali si e' protratto il possesso; a tal  fine  il  mese  durante  il
quale il possesso si e'  protratto  per  almeno  quindici  giorni  e'
computato per intero. 
    3. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita  nella  misura  dello
1,06 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta  se
l'importo, come determinato ai sensi del presente comma,  non  supera
euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante  dall'atto  di
acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per  gli  immobili
situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi  aderenti
allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  e
rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o  reddituale  o,
in mancanza, quello di cui al terzo periodo. 
    4. L'imposta di cui  al  comma  1  non  si  applica  al  possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze  della  stessa  e  alla
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, a eccezione delle  unita'  immobiliari
che in Italia risultano classificate nelle categorie  catastali  A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota  nella  misura  ridotta
dello 0,4 per cento e la  detrazione,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, di euro 200 rapportati al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi   la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. 
    5. Per gli immobili di cui al comma 4  e  per  gli  immobili  non
locati assoggettati all'imposta di cui al  comma  1  non  si  applica
l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
    6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino  a  concorrenza
del  suo  ammontare,  un   credito   d'imposta   pari   all'ammontare
dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello  Stato  in  cui  e'
situato l'immobile. Per gli immobili situati  in  Paesi  appartenenti
alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo
che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla  predetta
imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di
natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non
gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
    7.  Per  il  versamento,  la  liquidazione,  l'accertamento,   la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi  nonche'  per  il  contenzioso,
relativamente  all'imposta  di  cui  al  comma  1  si  applicano   le
disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle
relative alle modalita' di versamento dell'imposta  in  acconto  e  a
saldo.