(Testo unico imposte sui redditi-art. 76)
                               ART. 76 
                           Redditi diversi 
(articolo 67 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Sono redditi diversi se  non  costituiscono  redditi  di  capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni  o
di imprese  commerciali  o  da  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice, ne' in relazione alla  qualita'  di  lavoratore
dipendente: 
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni,  o
l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la  successiva
vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; 
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera c),  le  plusvalenze
realizzate mediante  cessione  a  titolo  oneroso  di  beni  immobili
acquistati o costruiti da non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli
acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che  per  la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la  costruzione
e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente
o  dei  suoi  familiari,  nonche',  in  ogni  caso,  le   plusvalenze
realizzate  a  seguito  di  cessioni  a  titolo  oneroso  di  terreni
suscettibili di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli  strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione  a
titolo oneroso  di  immobili  ricevuti  per  donazione,  il  predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto  da  parte  del
donante; 
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
beni immobili, in relazione ai quali il cedente o  gli  altri  aventi
diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo
119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  che  si  siano
conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della  cessione,  esclusi
gli immobili acquisiti per  successione  e  quelli  che  siano  stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per
la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o,  qualora
tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; 
d) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
partecipazioni qualificate. Costituisce  cessione  di  partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al  capitale  o  al  patrimonio  delle
societa' e associazioni di cui all'articolo 5, e dei soggetti di  cui
all'articolo 82, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli  ceduti
rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti  di  voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al  2  o  al  20  per
cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore
al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati  in
mercati regolamentati o di altre  partecipazioni.  Per  i  diritti  o
titoli attraverso cui  possono  essere  acquisite  partecipazioni  si
tiene  conto  delle  percentuali  potenzialmente  ricollegabili  alle
predette partecipazioni. La percentuale  di  diritti  di  voto  e  di
partecipazione e' determinata tenendo  conto  di  tutte  le  cessioni
effettuate nel corso di  dodici  mesi,  ancorche'  nei  confronti  di
soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in  cui  le
partecipazioni, i titoli e  i  diritti  posseduti  rappresentano  una
percentuale di diritti di voto o  di  partecipazione  superiore  alle
percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui  alla
presente lettera quelle realizzate mediante: 
1) cessione di strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma  2,
lettera  a),  quando  non   rappresentano   una   partecipazione   al
patrimonio; 
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 118, comma 15,  lettera
b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o  al
25 per cento del valore del  patrimonio  netto  contabile  risultante
dall'ultimo bilancio  approvato  prima  della  data  di  stipula  del
contratto secondo che  si  tratti  di  societa'  i  cui  titoli  sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per  le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei  contratti  stipulati
con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di  cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione
opera a prescindere dal valore dell'apporto; 
3) cessione dei contratti di cui al  numero  2),  qualora  il  valore
dell'apporto sia superiore al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni
dell'associante  determinati  in  base  alle  disposizioni   previste
dall'articolo 49, comma 2; 
e) le plusvalenze,  diverse  da  quelle  imponibili  ai  sensi  della
lettera d), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e
di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di  societa'
e  associazioni  di  cui  all'articolo  5  e  dei  soggetti  di   cui
all'articolo 82, nonche' di diritti o titoli attraverso  cui  possono
essere acquisite le predette  partecipazioni.  Sono  assimilate  alle
plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 118, comma 15,  lettera
b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o
al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile  risultante
dall'ultimo bilancio  approvato  prima  della  data  di  stipula  del
contratto secondo che  si  tratti  di  societa'  i  cui  titoli  sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 
2) cessione dei contratti di cui alla lettera d)  qualora  il  valore
dell'apporto sia non superiore al 25  per  cento  dell'ammontare  dei
beni dell'associante determinati in base alle  disposizioni  previste
dall'articolo 49, comma 2; 
f) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere  d)  ed  e),
realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di
titoli non rappresentativi di merci,  di  certificati  di  massa,  di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche'  siano  allo  stato
grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  a   organismi
d'investimento  collettivo.  Agli  effetti  dell'applicazione   della
presente lettera si considera cessione  a  titolo  oneroso  anche  il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; 
g) i redditi, diversi da quelli  precedentemente  indicati,  comunque
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo  di
cedere o acquistare a termine strumenti finanziari,  valute,  metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni  o  valori  di
strumenti finanziari, di valute estere,  di  metalli  preziosi  o  di
merci e a ogni altro parametro di natura  finanziaria.  Agli  effetti
dell'applicazione della presente lettera sono  considerati  strumenti
finanziari anche i predetti rapporti; 
h) le plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati,  realizzati  mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero
chiusura di rapporti produttivi di redditi  di  capitale  e  mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari  o  di
strumenti finanziari, nonche'  quelli  realizzati  mediante  rapporti
attraverso cui possono essere  conseguiti  differenziali  positivi  e
negativi in dipendenza di un evento incerto; 
i) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o
cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di  cripto-attivita',
comunque  denominate.   Ai   fini   della   presente   lettera,   per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale di valore
o  di  diritti  che   possono   essere   trasferiti   e   memorizzati
elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o
una tecnologia analoga. Non costituisce una  fattispecie  fiscalmente
rilevante   la   permuta   tra   cripto-attivita'    aventi    eguali
caratteristiche e funzioni; 
l) le vincite delle lotterie, dei concorsi a  premio,  dei  giochi  e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i  premi  derivanti  da
prove  di  abilita'  o  dalla  sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in
riconoscimento  di  particolari  meriti  artistici,   scientifici   o
sociali; 
m) i redditi di natura  fondiaria  non  determinabili  catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; 
n) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
o)  i  redditi  derivanti  dall'utilizzazione  economica   di   opere
dell'ingegno, di  brevetti  industriali  e  di  processi,  formule  e
informazioni relativi a esperienze acquisite  in  campo  industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto dell'articolo 55,  comma
2, lettera a); 
p)  i  redditi  derivanti  dalla  concessione  in  usufrutto,   dalla
costituzione  degli  altri  diritti  reali  di  godimento   e   dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto,  locazione,  noleggio  o
concessione  in  uso  di  veicoli,  macchine  e  altri  beni  mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la   concessione   in   usufrutto   dell'unica   azienda   da   parte
dell'imprenditore   non   si   considerano    fatti    nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o  parziale  le
plusvalenze realizzate concorrono a formare  il  reddito  complessivo
come redditi diversi; 
q) le plusvalenze realizzate in caso di  successiva  cessione,  anche
parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 69; 
r) la differenza tra il valore di mercato e  il  corrispettivo  annuo
per la concessione  in  godimento  di  beni  dell'impresa  a  soci  o
familiari dell'imprenditore; 
s) i  redditi  derivanti  da  attivita'  commerciali  non  esercitate
abitualmente; 
t) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di  obblighi  di  fare,  non  fare  o
permettere; 
u) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi
e i compensi  erogati  ai  direttori  artistici  e  ai  collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,
bande   musicali   e   filodrammatiche   che   perseguono   finalita'
dilettantistiche; 
v) le plusvalenze realizzate a seguito di  trasformazione  eterogenea
di cui all'articolo 171, comma 2,  ove  ricorrono  i  presupposti  di
tassazione di cui alle lettere precedenti. 
2. Agli effetti dell'applicazione del comma 1, lettere d), e)  e  f),
si considerano cedute per prime  le  partecipazioni,  i  titoli,  gli
strumenti finanziari, i contratti, i certificati e  diritti,  nonche'
le valute e i metalli preziosi acquisiti in  data  piu'  recente;  in
caso di chiusura o di cessione  dei  rapporti  di  cui  al  comma  1,
lettera g), si considerano chiusi  o  ceduti  per  primi  i  rapporti
sottoscritti o acquisiti in data piu' recente. 
3. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute
estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono  a  formare
il reddito a condizione che nel periodo  d'imposta  la  giacenza  dei
depositi  e  conti   correnti   complessivamente   intrattenuti   dal
contribuente, calcolata secondo  il  cambio  vigente  all'inizio  del
periodo di riferimento sia superiore  a  euro  51.645,69  per  almeno
sette giorni lavorativi continui. 
4. Fra le plusvalenze e i redditi di cui al comma 1, lettere f), g) e
h), si  comprendono  anche  quelli  realizzati  mediante  rimborso  o
chiusura delle attivita' finanziarie o  dei  rapporti  ivi  indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non  acquistati  da  terzi  per
effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze  di  cui  al
comma 1, lettera f), si comprendono anche quelle  di  rimborso  delle
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del  risparmio
realizzate mediante conversione di quote o azioni da un  comparto  ad
altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.