ART. 76
Redditi diversi
(articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore
dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o
l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva
vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera c), le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli
acquisiti per successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione
e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente
o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a
titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del
donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi
diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano
conclusi da non piu' di dieci anni all'atto della cessione, esclusi
gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati
adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per
la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora
tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un
periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo;
d) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle
societa' e associazioni di cui all'articolo 5, e dei soggetti di cui
all'articolo 82, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti
rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per
cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore
al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si
tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di
partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni
effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di
soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le
partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una
percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle
percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera a), quando non rappresentano una partecipazione al
patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera
b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al
25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati
con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione
opera a prescindere dal valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero 2), qualora il valore
dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste
dall'articolo 49, comma 2;
e) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della
lettera d), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e
di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa'
e associazioni di cui all'articolo 5 e dei soggetti di cui
all'articolo 82, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle
plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera
b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o
al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera d) qualora il valore
dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei
beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste
dall'articolo 49, comma 2;
f) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere d) ed e),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di
titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione a organismi
d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
g) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di
cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di
strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di
merci e a ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti
finanziari anche i predetti rapporti;
h) le plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero
chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti
attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e
negativi in dipendenza di un evento incerto;
i) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o
cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita',
comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per
"cripto-attivita'" si intende una rappresentazione digitale di valore
o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati
elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o
una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente
rilevante la permuta tra cripto-attivita' aventi eguali
caratteristiche e funzioni;
l) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da
prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in
riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o
sociali;
m) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
n) i redditi di beni immobili situati all'estero;
o) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto dell'articolo 55, comma
2, lettera a);
p) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla
costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o
concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le
plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo
come redditi diversi;
q) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche
parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 69;
r) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o
familiari dell'imprenditore;
s) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate
abitualmente;
t) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere;
u) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi
e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,
bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita'
dilettantistiche;
v) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea
di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di
tassazione di cui alle lettere precedenti.
2. Agli effetti dell'applicazione del comma 1, lettere d), e) e f),
si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli
strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute e i metalli preziosi acquisiti in data piu' recente; in
caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui al comma 1,
lettera g), si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti
sottoscritti o acquisiti in data piu' recente.
3. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute
estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare
il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei
depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal
contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del
periodo di riferimento sia superiore a euro 51.645,69 per almeno
sette giorni lavorativi continui.
4. Fra le plusvalenze e i redditi di cui al comma 1, lettere f), g) e
h), si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o
chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per
effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui al
comma 1, lettera f), si comprendono anche quelle di rimborso delle
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad
altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.