(Testo unico imposte sui redditi-art. 77)
                               ART. 77 
                             Plusvalenze 
(articolo 68 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 2, commi 36-quaterdecies e 36 quinquiesdecies,
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 1, comma  633,  legge
30 dicembre 2020, n. 178;  articolo  1,  commi  98  e  99,  legge  29
                       dicembre 2022, n. 197) 
 
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a),  b)  e
c), sono costituite dalla differenza tra  i  corrispettivi  percepiti
nel periodo di imposta  e  il  prezzo  di  acquisto  o  il  costo  di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro  costo  inerente
al bene medesimo. Per gli immobili di cui all'articolo 76,  comma  1,
lettere b) e c), acquisiti per donazione si  assume  come  prezzo  di
acquisto  o  costo  di  costruzione  quello  sostenuto  dal  donante,
aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di  ogni  altro  costo
successivo inerente. Per gli immobili di cui all'articolo  76,  comma
1, lettera c), ai fini della determinazione  dei  costi  inerenti  al
bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo
119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si  siano  conclusi
da non piu' di cinque anni all'atto  della  cessione,  non  si  tiene
conto delle spese relative a tali interventi, qualora si  sia  fruito
dell'incentivo  nella  misura  del  110  per  cento  e  siano   state
esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a)  e
b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.  Nel  caso  in  cui  gli
interventi agevolati  si  siano  conclusi  da  piu'  di  cinque  anni
all'atto della cessione, nella determinazione dei costi  inerenti  al
bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese,  qualora  si  sia
fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento  e  siano  state
esercitate le opzioni  di  cui  al  terzo  periodo.  Per  i  medesimi
immobili di cui all'articolo 76, comma 1,  lettera  c),  acquisiti  o
costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il  prezzo
di acquisto o il costo  di  costruzione,  determinato  ai  sensi  dei
periodi precedenti, e' rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
2. Per i terreni  di  cui  all'articolo  76,  comma  1,  lettera  a),
acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione  o
delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore  normale  nel
quinto  anno  anteriore.  Il  costo  dei  terreni  stessi   acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni  acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore  normale  del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere  ovvero
a  quella  di  inizio  della  costruzione.  Il  costo   dei   terreni
suscettibili d'utilizzazione edificatoria  di  cui  all'articolo  76,
comma 1, lettera b), e' costituito dal prezzo di  acquisto  aumentato
di ogni altro costo inerente,  rivalutato  in  base  alla  variazione
dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto  di  successione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa
dichiarazione,  o  in  seguito  definito   e   liquidato,   aumentato
dell'imposta di successione nonche' di ogni  altro  costo  successivo
inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume
come prezzo  di  acquisto  quello  sostenuto  dal  donante  aumentato
dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro  costo  successivo
inerente. 
3. Le plusvalenze di  cui  all'articolo  76,  comma  1,  lettera  d),
diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in societa' semplici
e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,  per  il  5  per
cento  del  loro  ammontare,   sono   sommate   algebricamente   alla
corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le  minusvalenze
sono  superiori  alle  plusvalenze  l'eccedenza   e'   riportata   in
deduzione, fino a concorrenza del 5 per  cento  dell'ammontare  delle
plusvalenze dei  periodi  successivi,  ma  non  oltre  il  quarto,  a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle cessioni di
partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all'articolo 96,
comma 1, lettere a), b), c) e d),  effettuate  da  societa'  ed  enti
commerciali di cui all'articolo 82, comma 1,  lettera  d),  privi  di
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti  in  uno
Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti
a un'imposta sul reddito delle societa'. 
4. Le plusvalenze  realizzate  mediante  la  cessione  dei  contratti
stipulati  con  associanti  non  residenti  che  non  soddisfano   le
condizioni di cui  all'articolo  46,  comma  2,  lettera  a),  ultimo
periodo, nonche' le plusvalenze di  cui  all'articolo  76,  comma  1,
lettere d) ed e), realizzate mediante la cessione  di  partecipazioni
al capitale o al patrimonio, titoli e  strumenti  finanziari  di  cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo
118, comma 15, lettera b), emessi  o  stipulati  da  imprese  o  enti
residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo  162,
comma 1, salvo  la  dimostrazione,  anche  a  seguito  dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' dello stesso articolo 162, comma
3, del rispetto della  condizione  indicata  nel  medesimo  articolo,
comma 2, lettera b), concorrono a formare  il  reddito  per  il  loro
intero ammontare. La disposizione del primo periodo  non  si  applica
alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi  da
societa' i cui titoli sono negoziati nei  mercati  regolamentati.  Le
plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate  algebricamente
alle relative minusvalenze; se le minusvalenze  sono  superiori  alle
plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in  deduzione  integralmente
dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre
il quarto, a condizione che  sia  indicata  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  sono
state realizzate. Qualora  il  contribuente  intenda  far  valere  la
sussistenza della condizione indicata  nell'articolo  162,  comma  2,
lettera b), ma non abbia presentato l'istanza di interpello  prevista
dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,  avendola  presentata,  non
abbia ricevuto risposta  favorevole,  la  percezione  di  plusvalenze
derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  in  imprese  o   enti
residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo  162,
comma 1, deve essere segnalata nella  dichiarazione  dei  redditi  da
parte  del  socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o   incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5,  del  testo  unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui  al  decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Ai fini del presente  comma,  la
condizione indicata nell'articolo 162,  comma  2,  lettera  b),  deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal  primo  periodo  di  possesso;
tuttavia, per i rapporti  detenuti  da  piu'  di  cinque  periodi  di
imposta e oggetto di realizzo con controparti non  appartenenti  allo
stesso gruppo del dante causa, e'  sufficiente  che  tale  condizione
sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo  stesso.  Ai  fini  del  quinto  periodo  si  considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non  residenti
nel territorio dello Stato  tra  i  quali  sussiste  un  rapporto  di
controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2, ovvero che,  ai  sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. 
5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o  enti
residenti o  localizzati  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo  162,
comma 1, per i quali  sussiste  la  condizione  di  cui  al  medesimo
articolo, comma 2, lettera a),  al  cedente  controllante,  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, residente  nel  territorio  dello  Stato,
ovvero alle cedenti residenti  sue  controllate,  spetta  un  credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente  partecipato  sugli  utili  maturati  durante  il
periodo  di  possesso  della  partecipazione,  in  proporzione  delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana  relativa  a
tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al primo
periodo spetta  per  l'ammontare  dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 49, comma 4; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si  puo'  procedere  d'ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. 
6. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed  e),
diverse da quelle di cui ai commi 3  e  4  del  presente  articolo  e
all'articolo 76, comma 1, lettera  f),  sono  sommate  algebricamente
alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi e alle perdite di  cui
all'articolo 76, comma 1, lettera g),  e  alle  plusvalenze  e  altri
proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h); se  l'ammontare
complessivo  delle  minusvalenze  e  delle   perdite   e'   superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e  degli  altri  redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,
dalle  plusvalenze  e  dagli  altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia  indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo  d'imposta  nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 
7. Le plusvalenze indicate nell'articolo 76, comma 1, lettere d),  e)
e f), sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito
ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo  o
il valore di acquisto assoggettato a tassazione,  aumentato  di  ogni
onere  inerente  alla  loro   produzione,   compresa   l'imposta   di
successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.  Nel
caso di acquisto per successione, si  assume  come  costo  il  valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti  dell'imposta
di successione, nonche', per i titoli  esenti  da  tale  imposta,  il
valore normale alla data di apertura della successione. Nel  caso  di
acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per
le azioni, quote o  altre  partecipazioni  acquisite  sulla  base  di
aumento gratuito  del  capitale  il  costo  unitario  e'  determinato
ripartendo il costo originario sul numero complessivo  delle  azioni,
quote o partecipazioni di  compendio.  Per  le  partecipazioni  nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o  diminuito
dei redditi e  delle  perdite  imputate  al  socio  e  dal  costo  si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati,  gli  utili
distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume
come costo il valore della valuta al cambio  a  pronti  vigente  alla
data di stipula del contratto di  cessione.  Il  costo  o  valore  di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere
prelevate  da  depositi  e  conti   correnti,   in   mancanza   della
documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta
al minore dei cambi mensili accertati  ai  sensi  dell'articolo  119,
comma 10, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e'  realizzata.
Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per
le plusvalenze. 
8.  Agli   effetti   della   determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze: 
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche'  dal
costo o valore di  acquisto  si  scomputano  i  redditi  di  capitale
maturati  ma  non  riscossi,  diversi  da  quelli   derivanti   dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta  sul  reddito
delle societa' e dagli utili relativi  ai  titoli  e  agli  strumenti
finanziari di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  lettera  a),  e  ai
contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b); 
b) per le valute estere prelevate da depositi  e  conti  correnti  si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo; 
c)  per  le  cessioni  di  metalli  preziosi,   in   mancanza   della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al corrispettivo della cessione; 
d) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei
rapporti  indicati  nell'articolo  76,  comma  1,  lettera   g),   il
corrispettivo e' costituito dal  prezzo  di  cessione,  eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; 
e) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo
la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo  o
valore  di  acquisto  proporzionalmente  corrispondente  alle   somme
percepite nel periodo d'imposta. 
9. I redditi di cui  all'articolo  76,  comma  1,  lettera  g),  sono
costituiti  dalla  somma  algebrica  dei  differenziali  positivi   o
negativi,  nonche'  degli  altri  proventi  od  oneri,  percepiti   o
sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per  la
determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri  redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 7 e 8. I premi pagati
e riscossi su opzioni, salvo  che  l'opzione  non  sia  stata  chiusa
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo
d'imposta in cui l'opzione e'  esercitata  ovvero  scade  il  termine
stabilito per il suo  esercizio.  Qualora  a  seguito  dell'esercizio
dell'opzione siano cedute le attivita' di cui all'articolo 76,  comma
1, lettere d), e) o f), i premi pagati  o  riscossi  concorrono  alla
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi  del  comma
8, lettera d). Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione
a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito,  anche
se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati
nell'articolo 76, comma 1, lettera g). 
10. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'articolo 76, comma
1, lettera h),  sono  costituiti  dalla  differenza  positiva  tra  i
corrispettivi percepiti ovvero le somme o il valore normale dei  beni
rimborsati e i corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme  corrisposte,
aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione
degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito  e  dalla  somma
rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi  di  capitale
maturati a favore  del  creditore  originario  ma  non  riscossi.  Si
applicano le disposizioni del comma 8, lettera e). 
11. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i),  sono
costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero  il
valore normale delle cripto-attivita'  permutate  e  il  costo  o  il
valore di acquisto. Le plusvalenze  di  cui  al  primo  periodo  sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze
sono  superiori  alle  plusvalenze,  l'eccedenza  e'   riportata   in
deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a  condizione  che  sia  indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  di  imposta  nel
quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in  mancanza,
quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel  caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del  donante.
Il costo o valore di acquisto e' documentato  con  elementi  certi  e
precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero.
I proventi derivanti dalla detenzione di  cripto-attivita'  percepiti
nel periodo di imposta sono assoggettati a  tassazione  senza  alcuna
deduzione. 
12. I costi relativi ai beni dell'impresa  concessi  in  godimento  a
soci  o  familiari  dell'imprenditore  per  un  corrispettivo   annuo
inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non  sono  in
ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. 
13. La differenza tra il valore di mercato e il  corrispettivo  annuo
concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare
utilizzatore ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera r). 
14.  Non  concorrono  a  formare  il  reddito  le  plusvalenze  e  le
minusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), realizzate,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  da  organismi  di  investimento
collettivo del risparmio  (OICR)  di  diritto  estero  conformi  alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
luglio  2009,  e  da  OICR,  non  conformi  alla   citata   direttiva
2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto  a  forme  di  vigilanza  nel
Paese  estero  nel  quale  e'  istituito  ai  sensi  della  direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno
2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un
adeguato scambio di informazioni. 
15. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo
25, comma 2 e all'articolo 304, comma 5, non si  considerano  i  beni
immobili alla cui produzione  o  al  cui  scambio  e'  effettivamente
diretta l'attivita' di impresa nonche' quelli utilizzati direttamente
nell'esercizio dell'impresa. 
16. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma  2  e  all'articolo
304, comma 5, non si  applicano  alle  plusvalenze  realizzate  dagli
organismi di investimento collettivo del  risparmio  individuati  dal
comma 14.