ART. 77
Plusvalenze
(articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 2, commi 36-quaterdecies e 36 quinquiesdecies,
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 1, comma 633, legge
30 dicembre 2020, n. 178; articolo 1, commi 98 e 99, legge 29
dicembre 2022, n. 197)
1. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere a), b) e
c), sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti
nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di
costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente
al bene medesimo. Per gli immobili di cui all'articolo 76, comma 1,
lettere b) e c), acquisiti per donazione si assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante,
aumentato dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo
successivo inerente. Per gli immobili di cui all'articolo 76, comma
1, lettera c), ai fini della determinazione dei costi inerenti al
bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi
da non piu' di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene
conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito
dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e
b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli
interventi agevolati si siano conclusi da piu' di cinque anni
all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al
bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia
fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state
esercitate le opzioni di cui al terzo periodo. Per i medesimi
immobili di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), acquisiti o
costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei
periodi precedenti, e' rivalutato in base alla variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. Per i terreni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),
acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o
delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel
quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero
a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni
suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 76,
comma 1, lettera b), e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato
di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione
si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa
dichiarazione, o in seguito definito e liquidato, aumentato
dell'imposta di successione nonche' di ogni altro costo successivo
inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume
come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato
dell'imposta sulle donazioni nonche' di ogni altro costo successivo
inerente.
3. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d),
diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in societa' semplici
e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per
cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla
corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze
sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in
deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle cessioni di
partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui all'articolo 96,
comma 1, lettere a), b), c) e d), effettuate da societa' ed enti
commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi di
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno
Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti
a un'imposta sul reddito delle societa'.
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ultimo
periodo, nonche' le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1,
lettere d) ed e), realizzate mediante la cessione di partecipazioni
al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 46, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo
118, comma 15, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162,
comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' dello stesso articolo 162, comma
3, del rispetto della condizione indicata nel medesimo articolo,
comma 2, lettera b), concorrono a formare il reddito per il loro
intero ammontare. La disposizione del primo periodo non si applica
alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da
societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le
plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente
alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle
plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente
dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre
il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono
state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza della condizione indicata nell'articolo 162, comma 2,
lettera b), ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista
dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non
abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze
derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162,
comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 33, comma 5, del testo unico
delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Ai fini del presente comma, la
condizione indicata nell'articolo 162, comma 2, lettera b), deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi di
imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo
stesso gruppo del dante causa, e' sufficiente che tale condizione
sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del quinto periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti
nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi dell'articolo 186, comma 2, ovvero che, ai sensi
del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.
5. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 162,
comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al medesimo
articolo, comma 2, lettera a), al cedente controllante, ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 185 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il
periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle
partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a
tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al primo
periodo spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal
cedente ai sensi dell'articolo 49, comma 4; tale ammontare, ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, e' computato in aumento del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo,
si puo' procedere d'ufficio alla correzione anche in sede di
liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi.
6. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e),
diverse da quelle di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e
all'articolo 76, comma 1, lettera f), sono sommate algebricamente
alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi e alle perdite di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera g), e alle plusvalenze e altri
proventi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera h); se l'ammontare
complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi,
l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza,
dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
7. Le plusvalenze indicate nell'articolo 76, comma 1, lettere d), e)
e f), sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito
ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati e il costo o
il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni
onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di
successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel
caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta
di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il
valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di
acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per
le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di
aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato
ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni,
quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito
dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili
distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume
come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla
data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere
prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della
documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta
al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 119,
comma 10, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata.
Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per
le plusvalenze.
8. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal
costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale
maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa' e dagli utili relativi ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), e ai
contratti di cui all'articolo 118, comma 15, lettera b);
b) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo;
c) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al corrispettivo della cessione;
d) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nell'articolo 76, comma 1, lettera g), il
corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente
aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
e) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo
la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o
valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme
percepite nel periodo d'imposta.
9. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera g), sono
costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o
negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o
sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la
determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi
derivanti da tali rapporti si applicano i commi 7 e 8. I premi pagati
e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo
d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine
stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio
dell'opzione siano cedute le attivita' di cui all'articolo 76, comma
1, lettere d), e) o f), i premi pagati o riscossi concorrono alla
determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi del comma
8, lettera d). Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione
a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche
se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati
nell'articolo 76, comma 1, lettera g).
10. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'articolo 76, comma
1, lettera h), sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi percepiti ovvero le somme o il valore normale dei beni
rimborsati e i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte,
aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione
degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma
rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto
ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di capitale
maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si
applicano le disposizioni del comma 8, lettera e).
11. Le plusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera i), sono
costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il
valore normale delle cripto-attivita' permutate e il costo o il
valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze
sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza e' riportata in
deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel
quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza,
quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso
di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
Il costo o valore di acquisto e' documentato con elementi certi e
precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e' pari a zero.
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita' percepiti
nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna
deduzione.
12. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a
soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo
inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in
ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
13. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo
concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare
utilizzatore ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera r).
14. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettera d), realizzate,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, da organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva
2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel
Paese estero nel quale e' istituito ai sensi della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un
adeguato scambio di informazioni.
15. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
25, comma 2 e all'articolo 304, comma 5, non si considerano i beni
immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente
diretta l'attivita' di impresa nonche' quelli utilizzati direttamente
nell'esercizio dell'impresa.
16. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e all'articolo
304, comma 5, non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio individuati dal
comma 14.