(Testo unico imposte sui redditi-art. 78)
                               ART. 78 
                     Premi vincite e indennita' 
(articolo 69 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 540, legge 11 dicembre 2016, n. 232) 
 
1. Fatte salve le disposizioni di cui  al  comma  2,  i  premi  e  le
vincite di cui all'articolo 76, comma 1,  lettera  l),  costituiscono
reddito per l'intero ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta,
senza alcuna deduzione. 
2. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato  o
negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato  aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono  a  formare
il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. 
3. A decorrere dal 1° gennaio 2021  le  persone  fisiche  maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato che  effettuano,  esclusivamente
attraverso  strumenti  che  consentano  il   pagamento   elettronico,
acquisti di beni o servizi,  fuori  dall'esercizio  di  attivita'  di
impresa,  arte  o  professione,  presso  esercenti  che   trasmettono
telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 82, comma  1,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di  imposta
sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n.
10, possono partecipare all'estrazione a sorte  di  premi  attribuiti
nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare  all'estrazione
e' necessario  che  le  persone  fisiche  maggiorenni  residenti  nel
territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento
elettronico di cui sono titolari,  che  traggano  fondi  detenuti  su
propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a
componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato
di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del
premio ovvero che operino in forza di una  rappresentanza  rilasciata
antecedentemente alla partecipazione,  e  che  associno  all'acquisto
medesimo il proprio codice lotteria,  individuato  dal  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa  con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
544, della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  e  che  l'esercente
trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola  cessione  o
prestazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 82, commi  5  e
6, del testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19  gennaio
2026, n. 10.  A  decorrere  dal  1°  marzo  2021,  nel  caso  in  cui
l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire  il  codice
lotteria, la persona fisica puo'  segnalare  tale  circostanza  nella
sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet  dell'Agenzia
delle dogane  e  dei  monopoli.  Tali  segnalazioni  sono  utilizzate
dall'Agenzia delle entrate e  dal  Corpo  della  guardia  di  finanza
nell'ambito delle attivita' di analisi del  rischio  di  evasione.  I
premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del  percipiente
per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e  non  sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale. 
4. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di  cui
all'articolo 76, comma 1, lettera u), non  concorrono  a  formare  il
reddito per un importo non  superiore  complessivamente  nel  periodo
d'imposta a euro 10.000.  Non  concorrono,  altresi',  a  formare  il
reddito  i  rimborsi  di  spese  documentate   relative   al   vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto  sostenute  in  occasione  di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.