(Testo unico imposte sui redditi-art. 80)
                               ART. 80 
                            Altri redditi 
(articolo 71 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  I  redditi  di  cui  all'articolo  76,  comma  1,   lettera   o),
costituiscono  reddito  per  l'ammontare  percepito  nel  periodo  di
imposta,  ridotto  del  25  per  cento  se  i   diritti   dalla   cui
utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 
2. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere p),  s)  e  t),
sono  costituiti  dalla  differenza  tra  l'ammontare  percepito  nel
periodo di imposta e  le  spese  specificamente  inerenti  alla  loro
produzione. Le plusvalenze indicate al predetto articolo 76, comma 1,
lettere p) e q), sono determinate a norma dell'articolo 95. 
3. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per  le  operazioni
di cui all'articolo 76, comma 1, lettera  s),  poste  in  essere  dai
soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 34,  eccedenti
i limiti di cui al comma 2, lettera  c,  del  predetto  articolo,  si
applicano le percentuali di  redditivita'  di  cui  all'articolo  66,
commi 2 e 3.