ART. 80
Altri redditi
(articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettera o),
costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di
imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui
utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere p), s) e t),
sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel
periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro
produzione. Le plusvalenze indicate al predetto articolo 76, comma 1,
lettere p) e q), sono determinate a norma dell'articolo 95.
3. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni
di cui all'articolo 76, comma 1, lettera s), poste in essere dai
soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 34, eccedenti
i limiti di cui al comma 2, lettera c, del predetto articolo, si
applicano le percentuali di redditivita' di cui all'articolo 66,
commi 2 e 3.