(Convenzione- art. 13)
Articolo 13 - Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti 
 
   Per prevenire e risolvere i conflitti, ed  evitare  procedure  che
coinvolgano un fanciullo dinnanzi  ad  un'autorita'  giudiziaria,  le
Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei
conflitti, nonche' la loro utilizzazione per  concludere  un  accordo
nei casi appropriati determinati dalle Parti.