(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 22)
                               Art. 22 
 
 
                             Patrocinio 
 
    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il  patrocinio  di
avvocato. 
    2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il
ministero  di   avvocato   ammesso   al   patrocinio   innanzi   alle
giurisdizioni superiori. 
    3. La parte o  la  persona  che  la  rappresenta,  quando  ha  la
qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura
presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di
altro difensore.