Art. 22 Patrocinio 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato. 2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.