(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 23)
                               Art. 23 
 
 
                    Difesa personale delle parti 
 
    1.  Le  parti  possono  stare  in  giudizio  personalmente  senza
l'assistenza del difensore nei giudizi  in  materia  di  accesso,  in
materia elettorale e nei giudizi relativi al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione  europea  e  dei  loro  familiari  di  circolare   e   di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.