(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 25)
                               Art. 25 
 
 
                              Domicilio 
 
    1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali,  la
parte,  se  non  elegge  domicilio  nel  comune  sede  del  tribunale
amministrativo regionale o  della  sezione  staccata  dove  pende  il
ricorso,  si  intende  domiciliata,  ad  ogni  effetto,   presso   la
segreteria del tribunale amministrativo  regionale  o  della  sezione
staccata. 
    2. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la  parte,  se  non
elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata,  ad  ogni  effetto,
presso la segreteria del Consiglio di Stato.