(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 26)
                               Art. 26 
 
 
                          Spese di giudizio 
 
    1. Quando emette una decisione, il giudice provvede  anche  sulle
spese del giudizio, secondo gli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97  del
codice di procedura civile. 
    2.  Il  giudice,  nel  pronunciare  sulle  spese,  puo'  altresi'
condannare, anche d'ufficio, la parte  soccombente  al  pagamento  in
favore dell'altra  parte  di  una  somma  di  denaro  equitativamente
determinata, quando la decisione e' fondata su  ragioni  manifeste  o
orientamenti giurisprudenziali consolidati. 
 
              Note all'art. 26 
              - Si riporta il testo dell'articolo 91 cod.proc.civ.: 
              «Art. 91. Condanna alle spese. 
              Il giudice, con la  sentenza  che  chiude  il  processo
          davanti a lui, condanna la parte  soccombente  al  rimborso
          delle  spese  a  favore  dell'altra  parte  e  ne   liquida
          l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se  accoglie
          la domanda in misura non superiore  all'eventuale  proposta
          conciliativa, condanna la  parte  che  ha  rifiutato  senza
          giustificato motivo la proposta al  pagamento  delle  spese
          del processo maturate dopo la formulazione della  proposta,
          salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. 
              Le spese della sentenza sono liquidate dal  cancelliere
          con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
          della sentenza, del titolo esecutivo e  del  precetto  sono
          liquidate dall'ufficiale giudiziario con  nota  in  margine
          all'originale e alla copia notificata. 
              I reclami  contro  le  liquidazioni  di  cui  al  comma
          precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
          287 e  288  dal  capo  dell'ufficio  a  cui  appartiene  il
          cancelliere o l'ufficiale giudiziario.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 92 cod.proc.civ.: 
              «Art.  92.  Condanna  alle  spese  per  singoli   atti.
          Compensazione delle spese. 
              Il  giudice,  nel  pronunciare  la  condanna   di   cui
          all'articolo  precedente,  puo'  escludere  la  ripetizione
          delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
          eccessive o  superflue;  e  puo',  indipendentemente  dalla
          soccombenza, condannare una parte al rimborso delle  spese,
          anche non ripetibili, che, per trasgressione al  dovere  di
          cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte. 
              Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
          ed  eccezionali  ragioni,  esplicitamente  indicati   nella
          motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
          intero, le spese tra le parti 
              Se le parti si sono conciliate, le spese  si  intendono
          compensate, salvo che le parti stesse abbiano  diversamente
          convenuto nel processo verbale di conciliazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 93 cod.proc.civ.: 
              «Art. 93. Distrazione delle spese. 
              Il difensore con procura puo' chiedere che il  giudice,
          nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga
          in favore suo e  degli  altri  difensori  gli  onorari  non
          riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. 
              Finche' il difensore non abbia conseguito  il  rimborso
          che gli e' stato attribuito,  la  parte  puo'  chiedere  al
          giudice, con le forme stabilite  per  la  correzione  delle
          sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri  di
          aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e
          le spese.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 94 cod.proc.civ.: 
              «Art. 94. Condanna di rappresentanti o curatori. 
              Gli eredi  beneficiati,  i  tutori,  i  curatori  e  in
          generale coloro che rappresentano o assistono la  parte  in
          giudizio  possono  essere  condannati  personalmente,   per
          motivi  gravi  che  il  giudice  deve   specificare   nella
          sentenza, alle spese  dell'intero  processo  o  di  singoli
          atti,  anche  in  solido  con  la  parte  rappresentata   o
          assistita.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 96 cod.proc.civ.: 
              «Art. 96. Responsabilita' aggravata. 
              Se  risulta  che  la  parte  soccombente  ha  agito   o
          resistito in giudizio con  mala  fede  o  colpa  grave,  il
          giudice, su istanza dell'altra parte,  la  condanna,  oltre
          che alle spese, al risarcimento  dei  danni,  che  liquida,
          anche d'ufficio, nella sentenza. 
              Il giudice che accerta l'inesistenza  del  diritto  per
          cui  e'  stato  eseguito  un  provvedimento  cautelare,   o
          trascritta   domanda   giudiziale,   o   iscritta   ipoteca
          giudiziale,  oppure  iniziata   o   compiuta   l'esecuzione
          forzata, su istanza della  parte  danneggiata  condanna  al
          risarcimento dei danni l'attore o il creditore  procedente,
          che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
          danni e' fatta a norma del comma precedente. 
              In ogni caso, quando pronuncia  sulle  spese  ai  sensi
          dell'articolo  91,  il  giudice,  anche   d'ufficio,   puo'
          altresi' condannare la parte soccombente  al  pagamento,  a
          favore della  controparte,  di  una  somma  equitativamente
          determinata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 97 cod.proc.civ.: 
              «Art. 97. Responsabilita' di piu' soccombenti. 
              Se le parti soccombenti sono piu', il giudice  condanna
          ciascuna di esse alle spese e ai danni in  proporzione  del
          rispettivo interesse nella causa.  Puo'  anche  pronunciare
          condanna solidale di tutte o di  alcune  tra  esse,  quando
          hanno interesse comune. 
              Se la sentenza non statuisce sulla  ripartizione  delle
          spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.».