Articolo 14 - Assistenza alle vittime
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime al fine di
assicurare la loro guarigione fisica e psico-sociale. Le misure
adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere in
debito conto il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del
bambino.
2. Le Parti adotteranno le misure, in accordo con la propria
legislazione interna, per cooperare con le organizzazioni non
governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi
della societa' civile impegnati nell'assistenza alle vittime.
3. Qualora i genitori o le persone alle quali e' affidato il
bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento o abusi sessuali
contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in atto in
applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 11, comportano:
- La possibilita' di allontanare il presunto reo dei fatti;
- La possibilita' di allontanare la vittima dal suo contesto
familiare. Le modalita' e la durata di tale allontanamento sono
determinate in conformita' all'interesse superiore del bambino.
4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere affinche' le persone vicine alle vittime possano beneficiare,
ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno
psicologico d'urgenza.