Articolo 27.
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che
ha firmato la Convenzione.
2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica da parte di ogni
Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. Lo strumento
di ratifica e' depositato presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite.
3. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione da parte di ogni
Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.
4. L'adesione ha effetto con il deposito dello strumento di
adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite deve informare
tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi
hanno aderito del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di
adesione.