Articolo 28.
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di deposito presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o che
vi aderisce dopo il deposito presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, il
presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello in cui e' avvenuto il deposito del suo strumento
di ratifica o di adesione.