Articolo 31.
Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano gli
obblighi degli Stati Parti ai sensi di Convenzioni regionali
istitutive di un sistema di visita nei luoghi di detenzione. Il
Sottocomitato sulla prevenzione e gli organismi istituiti sulla base
di tali Convenzioni regionali sono invitati a consultarsi
reciprocamente e a cooperare allo scopo di evitare le duplicazioni e
promuovere in modo efficace gli obiettivi del presente Protocollo.