Articolo 32.
Le disposizioni del presente Protocollo non producono effetti
sugli obblighi degli Stati Parti delle quattro Convenzioni di Ginevra
del 12 agosto 1949 e dei relativi Protocolli addizionali dell'8
giugno 1977, ne' pregiudicano la possibilita' di cui ogni Stato Parte
puo' avvalersi di autorizzare il Comitato internazionale della Croce
Rossa a visitare luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal
diritto internazionale umanitario.