Articolo 33.
1. Ogni Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo in
qualsiasi momento con una notificazione scritta indirizzata al
Segretario generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo deve informarne
gli altri Stati Parti del presente Protocollo e della Convenzione. La
denuncia produce i suoi effetti dopo un anno dalla data di ricezione
della notifica da parte del Segretario generale.
2. La denuncia non produce l'effetto di liberare lo Stato Parte
dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo relativi ad atti o
situazioni che si siano verificati precedentemente alla data in cui
la denuncia e' divenuta effettiva, o relativamente ad azioni che il
Sottocomitato sulla prevenzione ha deciso o puo' decidere di
intraprendere nei confronti dello Stato in questione; la denuncia
inoltre non pregiudica in nessun modo la continuazione della
considerazione di questioni sottoposte al Sottocomitato sulla
prevenzione precedentemente alla data in cui la denuncia produce
effetti.
3. Successivamente alla data in cui la denuncia da parte di uno
Stato Parte e' divenuta effettiva, il Sottocomitato sulla prevenzione
non prendera' in esame alcuna nuova questione riguardante quello
Stato.