Articolo 34.
1. Ogni Stato Parte al presente Protocollo potra' proporre un
emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunichera' la
proposta di emendamento agli Stati Parti del presente Protocollo
domandando loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla
organizzazione di una conferenza di Stati Parti in vista dell'esame
della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi
successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli
Stati Parti si pronuncia a favore dello svolgimento di detta
conferenza, il Segretario generale organizzera' la conferenza sotto
gli auspici delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli
Stati Parti presenti e votanti alla conferenza sara' sottoposto dal
Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati Parti.
2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del
paragrafo l del presente articolo entrera' in vigore allorche' i due
terzi degli Stati Parti al presente Protocollo lo avranno accettato,
in conformita' alla procedura prevista dalle loro rispettive
costituzioni.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno
cogenti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, gli altri Stati
Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo
e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.