Articolo 35.
I membri del Sottocomitato sulla prevenzione e i componenti dei
meccanismi nazionali di prevenzione godono dei privilegi ed immunita'
necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni. I membri
del Sottocomitato sulla prevenzione godranno dei privilegi e
immunita' di cui all'art. 22 della Convenzione sui privilegi e
immunita' delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, secondo quanto
previsto dall'art. 23 di detta Convenzione.