Allegato 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni
di cui all'(( articolo 32 )).
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite
all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalita' di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a
quanto indicato nella (( tabella C )). Nel caso di oblazione di
importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va
versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato
nella misura minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo complessivo
sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo
dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento
dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le
tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella
(( tabella D )). Il versamento deve comunque essere effettuato nella
misura minima di 500,00 Euro, qualora l'importo complessivo sia
superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo
dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
seconda rata: 30 giugno 2004;
terza rata: 30 settembre 2004.
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata: 30 giugno 2004;
terza rata: 30 settembre 2004.
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere
versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, corredata dalla documentazione
fotografica, nella quale risulti la descrizione delle opere per le
quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite.
Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria
sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere
integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
e della documentazione relativa al-l'attribuzione della rendita
catastale e del relativo frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico.