(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 1

Tipologia  di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni
di cui all'(( articolo 32 )).
  Tipologia  1.  Opere  realizzate  in  assenza  o in difformita' del
titolo  abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia  2. Opere realizzate in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo  edilizio,  ma  conformi  alle  norme urbanistiche e alle
prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici  alla  data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
Tipologia   3.  Opere  di  ristrutturazione  edilizia  come  definite
dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  realizzate  in  assenza  o  in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia  4.  Opere  di  restauro  e  risanamento  conservativo come
definite  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera c)  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, realizzate in
assenza  o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone
omogenee  A  di  cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444.
  Tipologia  5.  Opere  di  restauro  e risanamento conservativo come
definite  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera c)  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, realizzate in
assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
  Tipologia  6.  Opere  di  manutenzione straordinaria, come definite
all'articolo  3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  realizzate  in  assenza  o  in
difformita'  dal  titolo  abilitativo  edilizio; opere o modalita' di
esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
  La  domanda  di definizione degli illeciti edilizi da presentare al
comune  entro  il  31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il
modello di domanda allegato.
  Alla domanda deve essere allegato:
    a) l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione,
calcolata  utilizzando  la tabella 1 del modello allegato e in base a
quanto  indicato  nella  ((  tabella  C  )). Nel caso di oblazione di
importo  fisso  o  comunque  inferiore a tali importi, l'oblazione va
versata  per  intero.  Il  versamento deve comunque essere effettuato
nella  misura  minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo complessivo
sia  superiore  a  tale  cifra,  ovvero  per intero qualora l'importo
dell'oblazione sia inferiore a tale cifra;
    b) l'attestazione    del    versamento    del    30   per   cento
dell'anticipazione  degli  oneri concessori, calcolata utilizzando le
tabelle  3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato nella
((  tabella D )). Il versamento deve comunque essere effettuato nella
misura  minima  di  500,00  Euro,  qualora  l'importo complessivo sia
superiore   a   tale  cifra,  ovvero  per  intero  qualora  l'importo
dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a tale cifra.
  L'importo  restante  dell'oblazione deve essere versato per importi
uguali, entro:
    seconda rata: 30 giugno 2004;
    terza rata: 30 settembre 2004.
  L'importo  restante  dell'anticipazione  degli oneri di concessione
deve essere versato per importi uguali, entro:
    seconda rata: 30 giugno 2004;
    terza rata: 30 settembre 2004.
  L'importo  definitivo  degli  oneri  concessori  dovuti deve essere
versato  entro  il  31 dicembre  2006, secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione.
  La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi  deve essere
accompagnata dalla seguente documentazione:
    a)  dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della
legge   4 gennaio   1968,   n.  15,  corredata  dalla  documentazione
fotografica,  nella  quale  risulti la descrizione delle opere per le
quali  si  chiede  il  titolo  abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
    b) quando  l'opera  abusiva  supera  i 450 metri cubi una perizia
giurata   sulle   dimensioni   e   sullo  stato  delle  opere  e  una
certificazione  redatta  da  un tecnico abilitato all'esercizio della
professione  attestante  l'idoneita'  statica  delle  opere eseguite.
Qualora  l'opera  per  la quale viene presentata istanza di sanatoria
sia  stata  in  precedenza  collaudata,  tale  certificazione  non e'
necessaria  se  non  e'  oggetto  di  richiesta motivata da parte del
sindaco;
    c) ulteriore  documentazione  eventualmente  prescritta con norma
regionale.
  La  domanda  di  definizione  degli  illeciti  edilizi  deve essere
integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
    a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
e  della  documentazione  relativa  al-l'attribuzione  della  rendita
catastale e del relativo frazionamento;
    b) denuncia  ai  fini dell'imposta comunale degli immobili di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
    c) ove   dovuto,  delle  denunce  ai  fini  della  tassa  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico.