(CODICE CIVILE-art. 44)
                              Art. 44. 
 
          (Trasferimento della residenza e del domicilio). 
 
  Il trasferimento della residenza non puo' essere opposto  ai  terzi
di buona fede, se non e' stato denunciato nei modi  prescritti  dalla
legge. 
 
  Quando una  persona  ha  nel  medesimo  luogo  il  domicilio  e  la
residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi  di  buona
fede si considera trasferito pure il domicilio, se non  si  e'  fatta
una diversa dichiarazione nell'atto in cui  e'  stato  denunciato  il
trasferimento della residenza.